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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04848/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per guida senza patente (art. 116, commi 15 e 17, codice della strada). Tre motivi: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p. e illegittimità del proscioglimento richiesto in udienza perché il fatto sarebbe soltanto violazione amministrativa e non reato; 2) vizio di motivazione e mancata prova della definitività della precedente contestazione/violazione amministrativa del 17/05/2020 (necessaria per l'integrazione della recidiva depenalizzante); 3) estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: sul primo, ha confermato il principio consolidato che il pubblico ministero può modificare l'imputazione o proporre nuove contestazioni (artt. 516 e 517 c.p.p.) anche dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale, e che il giudice non può sostituirsi al P.M. dichiarando il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. senza aver valutato la modificazione dell'imputazione; la contestazione integrativa (aggiunta della recidiva) è stata quindi legittima; sul secondo, ha ritenuto che la prova della definitività della precedente violazione amministrativa grava sull'accusa ma non richiede necessariamente un documento formale: il ricorrente non ha dimostrato di aver impugnato il verbale o di aver posto in essere atti (es. oblazione) che rendessero non definitiva la contestazione, per cui l'accertamento considerato dalla Corte d'appello è regolare; sul terzo, la prescrizione è stata considerata non maturata perché, per il fatto del 09/09/2020, il corso della prescrizione è cessato con la sentenza di primo grado del 22/04/2024 e le fasi successive di appello e cassazione si sono svolte nei termini di legge (tenuto conto anche delle norme introdotte dall'art. 161-bis c.p. e art. 344-bis c.p.p.). Conseguentemente il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorso denunciava che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 (proscioglimento per fatto non previsto come reato). La Corte ha ricordato che tale pronuncia non può essere adottata senza considerare eventuali modifiche dell'imputazione operate dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.

  • art. 516 c.p.p.

    "Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio... il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione"

    Consente al pubblico ministero di modificare l'imputazione in dibattimento anche dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale; tale potere non è soggetto all'autorizzazione del giudice del dibattimento.

  • art. 517 c.p.p.

    Regola la contestazione di reato concorrente o circostanza aggravante in dibattimento, attribuendo la titolarità dell'azione e della modifica al pubblico ministero e limitando l'intervento del giudice.

  • art. 519 c.p.p.

    Previene garanzie per l'imputato in caso di contestazione suppletiva: l'imputato può chiedere un termine per preparare la difesa (termine non inferiore a 20 giorni e nei limiti previsti dall'art. 429), chiedere nuove prove o altri provvedimenti a tutela della difesa.

  • art. 521 c.p.p.

    Regola la possibilità, in casi particolari, di trasmettere atti e rinviare il dibattimento: la Corte ha osservato che l'interpretazione che imporrebbe la trasmissione sistematica al P.M. per nuovo dibattimento sarebbe formalistica e contraria ai principi di concentrazione e immediatezza del dibattimento.

  • art. 116 c.d.s. (commi 15 e 17)

    Norma del codice della strada richiamata per la fattispecie di guida senza patente; il reato può essere integrato da recidiva amministrativa ove questa sia definitivamente accertata.

  • art. 157 c.p.

    Regola il termine di prescrizione: nel caso concreto i termini non erano decorso al momento della pronuncia di primo grado; la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata.

  • art. 161-bis c.p. e art. 344-bis c.p.p. (legge 27/09/2021, n. 134)

    Norme introdotte per la cessazione del corso della prescrizione con la pronunzia della sentenza di primo grado e per l'improcedibilità per superamento dei termini massimi di impugnazione: la Corte ne ha tenuto conto ritenendo applicata correttamente la disciplina rispetto alle date del procedimento.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato a fondamento dell'obbligatorietà dell'azione penale e della titolarità del P.M. nell'esercizio dell'azione, giustificando il potere del pubblico ministero di modificare l'imputazione in dibattimento.

  • art. 430, 431, 433, 466 c.p.p.

    Richiamati come garanzie di tempestiva conoscenza degli atti della contestazione suppletiva e delle facoltà difensive conseguenti.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può modificare l'imputazione o proporre nuove contestazioni (inclusa la recidiva) anche dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale; tale potere spetta al P.M. e non richiede autorizzazione preventiva del giudice del dibattimento.
  • Il giudice non può pronunciarsi immediatamente in proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sulla base della formulazione originaria dell'imputazione se il P.M. ha legittimamente modificato la contestazione in dibattimento: il giudice deve prima valutare la nuova imputazione.
  • Per l'integrazione della recidiva depenalizzante è necessario l'accertamento definitivo della precedente violazione amministrativa: la mera contestazione del precedente illecito non è di per sé sufficiente, ma l'onere probatorio grava sull'accusa; tuttavia la difesa deve allegare l'esistenza di impugnazioni o atti (es. oblazione) che rendano non definitiva la precedente contestazione.
  • In caso di contestazione suppletiva la difesa ha tutele procedurali (termine per difendersi ai sensi dell'art. 519 c.p.p., possibilità di chiedere nuove prove, richiesta di patteggiamento o oblazione): la mancata concessione di tali garanzie può costituire vizio processuale rilevante.
  • Sulle questioni di prescrizione, va valutata la normativa speciale introdotta (art. 161-bis c.p. e art. 344-bis c.p.p.): per fatti commessi dopo il 10/01/2020 la cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e i termini di improcedibilità per i gradi successivi possono incidere sul decorso prescrizionale e devono essere analizzati caso per caso.
  • Se si contesta la definitività di un precedente atto amministrativo (ai fini della recidiva), il difensore dovrebbe produrre tempestivamente elementi che dimostrino l'impugnazione o l'eventuale oblazione; altrimenti l'accertamento ritenuto definitivo può essere considerato valido.

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