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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04844/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zorzi Rossano impugnava la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Brescia che lo aveva ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele alternativa per elementi attivi indicati per un ammontare inferiore o elementi passivi inesistenti). La Corte territoriale aveva riclassificato il fatto originariamente contestato (art. 2) in art. 4, ritenendo che la CMZ EUROPE avesse indicato nel Modello IVA 2015 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla D.M. INOX per un imponibile di euro 2.830.918,00 (IVA euro 622.723,00), e che l'emittente fosse priva di struttura operativa, non avendo mai incassato gli importi, non avendo sede operativa, fornitori o personale. Era contestata anche la sussistenza della soglia minima di punibilità prevista dall'art. 4 (all'epoca: superamento del 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a tre milioni di euro). In Cassazione il ricorrente ha sostenuto che la fattispecie di cui all'art. 4 non fosse applicabile perché mancava l'accertamento della veridicità degli elementi attivi (sarebbero entrambi falsificati) e che la riqualificazione violasse il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la doglianza. Ha confermato che l'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 punisce alternativamente chi indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti e che, nel caso concreto, la quantità delle fatture passive fittizie (euro 2.830.918) rispetto all'imponibile dichiarato (euro 2.834.810) soddisfa la soglia del 10% prevista dalla norma. Ha quindi mantenuto la condanna pronunciata in sede di merito (con le determinazioni di pena operate dalla Corte d'appello) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    "Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni."

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la fattispecie punitiva opera in via alternativa: sono rilevanti sia gli elementi attivi indicati in misura inferiore sia gli elementi passivi inesistenti. Non è richiesto che gli elementi attivi siano "verificati" come reali quando l'accertamento dimostra l'inesistenza degli elementi passivi: la falsità di questi ultimi è sufficiente a realizzare il delitto e a consentire il computo ai fini della soglia del 10%.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commi 1-bis e 1-ter (citati in sentenza)

    "1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti... 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette."

    La Corte ha richiamato questi commi per precisare che non sono punite le sole valutazioni contabili erronee relative ad elementi oggettivamente esistenti e che è valorizzata la soglia del 10% come criterio di non punibilità delle difformità valutative, distinzione che non è applicabile quando gli elementi passivi risultano oggettivamente inesistenti.

  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157

    "(modifica delle soglie previste dall'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)"

    La Corte ha ricordato che la normativa sulle soglie è stata successivamente modificata e ha osservato che, tuttavia, ai fatti contestati si applicava la formulazione anteriore alla riforma; occorre quindi verificare la soglia vigente al tempo del fatto contestato.

  • Art. 616 c.p.p.

    "(riferimento alla determinazione delle spese e della somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile)"

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte ha ritenuto applicabile l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dall'art. 616 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    "(richiamata per il principio relativo al mancato dolo nella proposizione di ricorso)"

    La Corte ha valutato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa rispetto alla causa di inammissibilità, ma nondimeno ha disposto la sanzione pecuniaria prevista.

Massime di principio

  • L'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 punisce alternativamente l'indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori o l'indicazione di elementi passivi inesistenti: è sufficiente che una delle due ipotesi sia accertata per valutare la sussistenza del reato.
  • Per il computo della soglia percentuale (10%) si confrontano gli elementi "sottratti all'imposizione" con l'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione; se le fatture passive fittizie incidono in misura superiore al 10% rispetto all'imponibile dichiarato, la soglia è superata anche se la realtà degli elementi attivi non è oggetto di separato accertamento favorevole al ricorrente.
  • L'accertamento della fittizietà del fornitore (assenza di struttura operativa, mancati incassi, mancanza di fornitori e personale, mancanza di sede operativa) costituisce elemento probatorio significativo per ritenere inesistenti le operazioni e integra il materiale probatorio a carico dell'imputato.
  • Le modifiche legislative alle soglie di punibilità operano con efficacia temporale: occorre verificare quale testo fosse vigente al momento del fatto per valutare il superamento della soglia minima.
  • Le censure di vizi di motivazione in Cassazione vanno formulate con argomentazioni idonee a dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione di merito; la mera riproposizione di una diversa ricostruzione dei fatti è spesso insufficiente e il ricorso può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe concentrarsi su: (a) contestare puntualmente l'accertamento probatorio che dimostra l'inesistenza delle operazioni (es.: documenti di pagamento, contatti commerciali reali, elementi che provano l'operatività del fornitore); (b) dimostrare la reale esistenza e consistenza degli elementi attivi dedotti in dichiarazione; (c) verificare quale normativa sulle soglie si applichi temporalmente ai fatti.

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