Cassazione Penale, Sentenza n. 04846/2026 del 06/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria (13/03/2025) che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 24/07/2013 al 29/07/2015 (complessivi 2 anni e 5 giorni). A Spanò erano contestati i reati di falsità ideologica (art. 479 c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), entrambi aggravati ex art. 7 L. n. 203/1991. Il ricorrente ha dedotto in Cassazione cinque motivi: (i) illegittimità dell'applicazione della custodia cautelare e diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p.; (ii)-(v) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del dolo e della colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione, contestando la valutazione della Corte di appello e sostenendo, tra l'altro, che la detenzione eccedeva di 5 giorni la pena inflitta e che era stata concessa sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il difetto di presupposto: non essendovi stata l'assoluzione da tutte le imputazioni, ma solo dall'accusa di favoreggiamento (per la quale l'annullamento è intervenuto successivamente), non sorge il diritto automatico alla riparazione; inoltre il reato di falsità ideologica, per il quale era intervenuta condanna, consente l'applicazione della custodia cautelare (pena da 1 a 6 anni) e la sospensione condizionale della pena non dà diritto alla riparazione. Sui motivi relativi a dolo/colpa grave la Corte ha confermato che la Corte di appello ha correttamente ravvisato profili di dolo/colpa grave nella condotta che ha determinato la condanna per falsità ideologica; ha inoltre ritenuto rilevanti i rapporti ambigui del ricorrente con esponenti della criminalità organizzata come elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese del Ministero per carenza di difesa specifica nella memoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione: interpretata nel senso che il diritto all'indennizzo richiede, tra l'altro, l'assenza di una causa che giustifichi la custodia; se la misura era fondata su più contestazioni e non vi è proscioglimento pieno da tutte, il diritto non sorge, salvo casi di detenzione eccedente la pena o accertamento formale dell'ingiustizia.
art. 479 cod. pen.
Falsità ideologica in atti pubblici: la Corte ha ritenuto che, essendo punito con reclusione da 1 a 6 anni, consente l'applicazione della custodia cautelare ex artt. 274 e 280 c.p.p.; la condanna per tale reato può essere motivo ostativo al riconoscimento della riparazione.
art. 378 cod. pen.
Favoreggiamento personale: qui risulta che il ricorrente è stato assolto da tale fattispecie, ma l'assoluzione non è stata generale rispetto a tutte le imputazioni che giustificavano la misura cautelare.
art. 7 L. n. 203/1991
Agrava le pene dei reati contestati; la presenza dell'aggravante è stata considerata nel quadro delle imputazioni, senza impedire in sé la legittimità della custodia qualora sussistano gli altri presupposti.
artt. 273, 274 e 280 cod. proc. pen.
Articoli concernenti i presupposti e le modalità di applicazione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che, dati i limiti di pena del reato di falsità ideologica (art. 479 c.p.), erano sussistenti le condizioni per la misura cautelare ai sensi di tali norme.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni di impugnazione in Cassazione (motivi di diritto e di motivazione): i motivi del ricorrente sono stati esaminati alla luce delle lettere b) ed e) dell'art. 606 e ritenuti infondati o fuori dall'ambito del sindacato di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. non sorge automaticamente se la custodia è stata disposta per più imputazioni e il richiedente è stato prosciolto solo da alcune: è necessario il proscioglimento nel merito da tutte le imputazioni che hanno legittimato la misura oppure che la detenzione sia risultata in concreto eccedente rispetto alla pena inflitta.
- La sospensione condizionale della pena ottenuta in sede di cognizione non impedisce in sé l'applicazione della custodia cautelare né dà automaticamente diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
- In valutazioni sulla sussistenza di dolo o di colpa grave ostativi alla riparazione, il giudice può valorizzare anche elementi extrapenali o deontologici (es. rapporti ambigui con soggetti criminali, condotte professionali scorrette) purché tali elementi siano ricollegabili, secondo un canone di normalità, a una situazione idonea a evocare responsabilità penale.
- Se la detenzione eccede la pena concreta inflitta, il diritto alla riparazione può sorgere limitatamente al periodo eccedente; occorre però che il richiedente dimostri l'eccesso e l'assenza di altre giustificazioni per quel periodo.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato: deduzioni generiche o non dirette a dimostrare il vizio formale/procedurale risultano inammissibili o manifestamente infondate.
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