Cassazione Civile, Sentenza n. 6862/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva su un avviso di pagamento Tarsu relativo all'anno 2009 per euro 465,00. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso per vizi della disciplina tariffaria comunale (presunta violazione del d.lgs. 507/1993, del d.P.R. 138/1998 e del regolamento comunale e incompetenza della Giunta nell'adottare la tariffa 2009). Il Comune impugnò la sentenza di merito con quattro motivi: 1) omissione della decisione sull'eccezione di tardività e decadenza del ricorso introduttivo ex art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992 (il Comune sosteneva che il ricorso del contribuente, notificato l'11/01/2011, fosse tardivo rispetto alla notifica dell'avviso avvenuta prima del 12/07/2010); 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., con allegazione che la CTR avrebbe erroneamente considerato l'impugnazione diretta al diniego di autotutela e non all'avviso di liquidazione; 3) inammissibilità dell'eccezione di incompetenza della Giunta (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) perché non sollevata nelle istanze di autotutela; 4) illegittima disapplicazione della deliberazione di Giunta n.27/2009 nonostante una successiva ratifica consiliare (delibera n.13/2009). La Corte ha esaminato gli atti e si è concentrata sulla questione della tardività del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: essendovi omissione di pronuncia sulla eccezione di tardività, la Corte ha acquisito gli atti e verificato che il ricorso del contribuente era stato notificato il 11/01/2011 mentre, secondo le sue stesse allegazioni, l'avviso oggetto di impugnazione era stato ricevuto anteriormente al 12/07/2010. Il contribuente non ha prodotto la prova della data certa di notifica dell'avviso; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività e la sentenza impugnata è stata cassata. Le spese del giudizio di merito sono integralmente compensate; per il giudizio di legittimità il resistente (Michele Maratea) è condannato a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in complessivi euro 600,00 oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali 15% e accessori.
Norme richiamate
Richiamato in relazione a presunte violazioni nella determinazione della tassa TARSU e delle categorie omogenee; la Corte non è però entrata nel merito delle questioni sostanziali dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.
Citato dal contribuente come fonte normativa per vizi formali e sostanziali della disciplina Tarsu; non esaminato nel merito a seguito dell'accoglimento del motivo di tardività.
d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 21, comma 1)
Rilevante ai fini dei termini per proporre ricorso nel processo tributario; il Comune ha dedotto la decadenza del contribuente ai sensi di tale norma e la Corte ha ritenuto il ricorso tardivo rispetto al termine previsto.
codice di procedura civile (art. 112)
Richiamato dal Comune con il secondo motivo per sostenere un errore nella qualificazione dell'impugnazione da parte della CTR; la Corte non ha dovuto decidere sul punto essendo intervenuta per la tardività.
d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 19, comma 3)
Invocato dal Comune per censurare l'inammissibilità di eccezioni non sollevate nelle istanze di autotutela; la Corte non si è pronunciata sul merito dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.
Interpretato in senso che la decadenza dal diritto di agire (per inosservanza dei termini) è rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di materia indisponibile; ciò ha permesso alla Corte di Cassazione di esaminare la tardività anche in assenza di un giudicato interno esplicito.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tardività del ricorso introduttivo (decadenza) è questione rilevabile d'ufficio: il giudice deve pronunciarsi e, se omette, la cassazione può rilevare l'error in procedendo e disporre la declaratoria di inammissibilità.
- Se il resistente contesta la tempestività del ricorso, è onere del ricorrente allegare e provare la data certa di notifica dell'atto impugnato; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato tardivo.
- Quando la parte deduce vizi sostanziali dell'atto impositivo, tali questioni possono rimanere inesaminate se il giudice accerta una causa di inammissibilità procedurale (es. tardività); perciò è strategico per il contribuente provare tempestivamente la regolarità della notifica.
- La Corte di cassazione può cassare una sentenza di merito per omissione di pronuncia su eccezioni rilevanti (error in procedendo) e, se la questione è definibile con gli atti prodotti, decidere direttamente (ad es. dichiarare il ricorso inammissibile) senza rinvio per ulteriori accertamenti.
- Le questioni relative alla competenza ad adottare tariffe o alla legittimità di deliberazioni comunali richiedono prova documentale e possono essere comunque inutili se la vicenda è decisa su questioni processuali preliminari come la decorrenza dei termini.
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