Cassazione Penale, Sentenza n. 17216/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone che, nell'incidente di esecuzione promosso dalla Procura, aveva rideterminato la pena complessiva in quindici anni e sei mesi di reclusione applicando la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e correggendo un supposto errore materiale nel dispositivo. Le censure dedotte dal ricorrente riguardavano: (i) l'illegittimità dell'applicazione della recidiva in quanto, secondo la difesa, al momento della commissione dei fatti Arcerito sarebbe stato "incensurato" (la prima condanna irrevocabile sarebbe intervenuta dopo i fatti), e (ii) la violazione dei principi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, per mancata e insufficiente motivazione circa l'accertamento degli indici di pericolosità e il collegamento fra reati presupposti e reato nuovo, posto che dopo la pronuncia costituzionale l'aggravante non può essere applicata in modo automatico senza un'adeguata valutazione dosimetrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel suo complesso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltagirone in diversa composizione. Sul primo profilo (applicabilità della recidiva) la Corte ha ritenuto infondata la doglianza difensiva: la prima condanna irrevocabile del ricorrente risaliva al 23/04/2003 e parte dei comportamenti oggetto del giudizio del 21/07/2020 si sono concretizzati dopo quella data, sicché la recidiva poteva essere legittimamente contestata. Sul secondo profilo (motivazione e obbligatorietà dell'aumento per recidiva), la Corte ha invece rilevato che il Tribunale non ha fornito un percorso argomentativo analitico e congruo ai sensi della giurisprudenza e della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015: l'aumento non poteva essere disposto automaticamente e mancava una valutazione concreta degli indici di pericolosità, del disvalore dei fatti presupposti e del loro collegamento. Per tali ragioni la decisione è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sospensione dell'esecuzione dopo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione; nel caso è richiamata per spiegare la sequenza procedimentale che ha portato alla richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio in esecuzione
Rilevante ai fini dell'applicazione del vincolo della continuazione fra reati; la pena base per la continuazione è stata valorizzata nel calcolo della pena complessiva
Disciplina la recidiva. La decisione richiama la giurisprudenza e la pronuncia di incostituzionalità per delimitare i limiti all'applicazione automatica dell'aggravante e richiede una motivazione analitica sulla pericolosità e sul disvalore connesso alla recidiva
Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 23/07/2015
la parte della norma che prevedeva l'obbligatorietà dell'aumento (parole "è obbligatorio e,")
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che rendeva obbligatoria l'applicazione dell'aumento per recidiva: ne consegue che, anche per condotte anteriori alla pronuncia costituzionale, l'aumento non può essere applicato automaticamente ma richiede valutazione motivata degli indici di pericolosità
Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014 (Madeddu)
Principio secondo cui la recidiva reiterata aggravata richiede che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili; è stato richiamato per verificare la sequenza temporale delle condanne e dei fatti
Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021 (Rossi)
Conferma che la configurabilità della recidiva reiterata richiede che il nuovo reato sia posto in essere dopo l'irrevocabilità delle condanne precedenti, essendo sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia successiva
Sez. 2, n. 20205 del 26/04/2016 (Bonaccorsi)
Principio secondo cui l'aumento per recidiva può ritenersi legittimo anche se antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, purché risulti adeguatamente motivato in relazione alla gravità della condotta, alla personalità e alla pericolosità sociale dell'imputato
Sez. 2, n. 37385 del 21/06/2016
Stabilisce che l'illegittimità sopravvenuta dell'applicazione automatica della recidiva è rilevabile d'ufficio qualora dalla motivazione non emerga una valutazione sull'effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto
Massime di principio
- La recidiva reiterata può essere applicata solo se parte del nuovo reato è commessa dopo che le condanne pregresse sono divenute irrevocabili; è sufficiente che anche una minima porzione del reato sia successiva all'irrevocabilità
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015 l'aumento per recidiva non è più automatico: il giudice deve compiere una valutazione motivata e concreta degli indici di pericolosità, del disvalore dei reati presupposti e del loro collegamento con le condotte successive
- Se la motivazione del giudice di merito è generica o non affronta i parametri richiesti (gravità della condotta, personalità dell'imputato, collegamento fra reati), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio
- Negli incidenti di esecuzione la Procura può chiedere la rideterminazione della pena e la correzione di errori materiali, ma qualsiasi aumento per recidiva deve comunque rispettare i criteri di motivazione imposti dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale
- Quando vi sia contrapposizione fra accertamenti di fatto sulla sequenza temporale delle condanne e dei reati, il giudice di legittimità verifica la coerenza delle emergenze processuali e richiama i principi di diritto affermati in giurisprudenza per decidere sulla legittimità dell'aggravante
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