Cassazione Civile, Ordinanza n. 21021/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il difensore ha impugnato il decreto con cui era stata confermata la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal giudice del merito per mancata produzione della documentazione attestante i requisiti reddituali. Nel ricorso si deduceva, da un lato, l'omessa pronuncia sulla questione sottoposta al tribunale; dall'altro, l'ultrapetizione, perché il giudice dell'opposizione aveva valorizzato un fatto non contenuto nel provvedimento revocatorio impugnato. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il principio di incompatibilità tra ammissione al patrocinio a spese dello Stato e richiesta di distrazione delle spese sarebbe stato superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza o di revoca del beneficio spetti soltanto alla parte che intendeva avvalersene o che ne abbia subito la revoca, quale unica titolare del diritto al patrocinio, e non al difensore. Il difensore può agire solo, se il beneficio non è venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante. Poiché il ricorso era stato proposto direttamente dal difensore avverso la revoca del beneficio, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. Nulla sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
la Corte applica la norma nel senso di dover dare atto, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
è richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'ammissione o di revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte beneficiaria o istante, in quanto titolare del diritto al patrocinio.
- Il difensore non è legittimato a proporre impugnazione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato quando agisca in nome proprio; il suo interesse autonomo resta limitato, in mancanza di cessazione del beneficio, alla domanda di liquidazione del compenso.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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