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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14646/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia impugnata, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la decisione del Tribunale di Trani di condanna per il delitto di cui all'art. 496 c.p. La difesa ha articolato due motivi, denunciando vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nonché delle circostanze attenuanti generiche. La censura sulle attenuanti è stata ritenuta priva di specificità, in quanto non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e formulata con affermazioni assertive, senza richiamo a pertinenti arresti giurisprudenziali. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata, poiché il ricorso faceva riferimento a un certificato del casellario giudiziale risalente al 2016, mentre la Corte territoriale aveva valorizzato un diverso certificato, recante precedenti penali per reati della stessa indole, e aveva motivato in modo corretto ed esaustivo sulla determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non sviluppa il contenuto della fattispecie oltre il richiamo alla sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata dedotta dalla difesa ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile e, comunque, manifestamente infondato nel punto relativo alle attenuanti e al trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state invocate dalla difesa; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e infondata, valorizzando i precedenti penali e la congruità della motivazione sulla pena.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che denunciano vizi di motivazione devono confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; deduzioni generiche, assertive o prive di puntuale critica sono inammissibili.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi su richiami non aggiornati o non pertinenti alla documentazione valutata dal giudice di merito, specie quando quest'ultimo abbia motivato sulla presenza di precedenti penali specifici e sulla congruità della pena.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione adeguata e coerente del giudice di merito, non è utilmente censurabile con doglianze meramente apodittiche o non correlate al percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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