Cassazione Civile, Ordinanza n. 28059/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo all'estimo di un immobile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR Lazio lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica fosse avvenuta un giorno oltre il termine. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha censurato tale statuizione, deducendo che l'appello era invece stato notificato tempestivamente l'ultimo giorno utile, poiché il termine scadeva di domenica e doveva quindi essere prorogato al primo giorno seguente non festivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva erroneamente calcolato la scadenza del termine di impugnazione, non considerando che il 28 maggio cadeva di domenica e che, ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.p.c., il termine era prorogato al lunedì 29 maggio, giorno in cui l'appello era stato notificato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Se la scadenza di un termine cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo; nel caso concreto ciò rendeva tempestiva la notificazione dell'appello effettuata il lunedì successivo a una scadenza cadente di domenica.
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini processuali, quando il giorno di scadenza cade di domenica o in altro giorno festivo, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno seguente non festivo.
- L'erronea mancata considerazione della proroga ex lege del termine comporta l'erroneità della declaratoria di tardività dell'impugnazione.
- In sede di legittimità, la cassazione con rinvio è la conseguenza quando l'errore riguarda il computo del termine processuale e occorre un nuovo esame della tempestività dell'impugnazione da parte del giudice di merito.
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