Ordinanza n. 3313/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato e approvazione della graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata esclusa dal concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché il successivo decreto di approvazione della graduatoria finale, chiedendone la sospensione cautelare. L’esclusione era fondata su elementi relativi a recenti frequentazioni, protratte nel tempo, con persone gravate da precedenti di polizia e ritenute dall’amministrazione controindicate. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto istruttoria; la relazione della Questura di Bari aveva fornito elementi di dettaglio sui contatti contestati, incluso il fermo della ricorrente in automobile, il 26 marzo 2023, con un soggetto gravato da segnalazioni relative a fatti antecedenti. La ricorrente contestava quindi, in via cautelare, la legittimità dell’esclusione e degli atti connessi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che non emergessero profili di manifesta fondatezza sufficienti per sospendere gli atti impugnati, impregiudicata ogni diversa valutazione nella fase di merito. Il giudice ha valorizzato il numero dei contatti della ricorrente con soggetti controindicati, la continuità di alcuni rapporti e la gravità dei reati contestati in altri casi. Tali elementi sono stati ritenuti prima facie idonei a giustificare i dubbi dell’amministrazione sull’incensurabilità della condotta della candidata. Il TAR ha inoltre richiamato i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 26 novembre 2025, n. 9299. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza di profili di manifesta fondatezza tali da giustificare la sospensione degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esclusione da un concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato può essere mantenuta quando gli elementi informativi disponibili evidenziano un numero significativo di frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia, la continuità di alcuni contatti e la gravità dei fatti contestati a tali soggetti, purché tali elementi siano prima facie idonei a fondare dubbi sull’incensurabilità della condotta del candidato.
- La valutazione cautelare sulla legittimità di un’esclusione concorsuale fondata su frequentazioni controindicate non richiede l’accertamento definitivo dell’illegittimità dell’atto, ma la verifica dell’assenza di profili di manifesta fondatezza della domanda e della plausibilità degli elementi istruttori posti dall’amministrazione a base del giudizio di inaffidabilità.
- Nella fase cautelare, una relazione istruttoria dell’autorità di pubblica sicurezza che specifichi numero, durata e caratteristiche dei contatti del candidato con soggetti controindicati può costituire elemento idoneo a sostenere provvisoriamente l’esclusione, salva la piena valutazione dei vizi dedotti nella fase di merito.
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