Sentenza del 11/02/2015 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamenti liquidazione controlli - Studi settore - Attività riparazione prodotti elettronici - Ente impositore - Specifica realtà aziendale - Omesso adeguamento - Ragioni contribuente - Calo lavoro - Omessa considerazione - Mancato introito - Necessità vendita immobile - Ricavi dichiarati/ricavi studio - Mero scostamento - Difetto motivazione - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’accertamento fondato sullo studio di settore, sostenendo che l’Amministrazione avesse considerato esclusivamente lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati, senza adattare i risultati dello studio alla concreta realtà aziendale. In particolare, non sarebbero state adeguatamente valutate le circostanze dedotte in contraddittorio, tra cui il calo dell’attività lavorativa, i mancati introiti e la necessità di vendere un immobile per far fronte alle difficoltà economiche.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione. Sebbene l’Amministrazione avesse instaurato il contraddittorio con il contribuente, non aveva spiegato perché le specifiche giustificazioni fornite fossero irrilevanti né aveva dimostrato l’effettiva applicabilità dello studio di settore alla particolare situazione dell’impresa. Il mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non è stato considerato sufficiente a sostenere l’accertamento.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Gli studi di settore possono costituire uno strumento di accertamento, ma i relativi risultati devono essere valutati in relazione alla concreta realtà dell’attività esercitata e nell’ambito di un effettivo contraddittorio con il contribuente.
L’Amministrazione deve fornire elementi idonei a sostenere la pretesa tributaria, mentre il contribuente deve provare i fatti che giustificano lo scostamento o rendono inapplicabili, nel caso concreto, le risultanze dello studio di settore.
Cassazione, Sezione V, n. 9946/2003
Le risultanze degli strumenti presuntivi devono essere valutate considerando le peculiarità della concreta situazione del contribuente.
Cassazione, Sezione V, n. 17229/2006
Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente la fondatezza dell’accertamento, che deve essere adeguatamente motivato e supportato da ulteriori elementi riferiti alla specifica attività.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 26635/2009
Il contraddittorio con il contribuente è essenziale quando l’accertamento si fonda sugli studi di settore; l’Amministrazione deve considerare e motivatamente confutare le giustificazioni emerse nel confronto.
Massime di principio
- Il semplice scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dallo studio di settore non è, da solo, sufficiente a legittimare l’accertamento.
- L’Amministrazione deve adattare le risultanze dello studio alla concreta realtà economica e organizzativa dell’impresa, valutando dimensioni, andamento dell’attività e condizioni del mercato.
- Le giustificazioni fornite dal contribuente durante il contraddittorio devono essere esaminate e confutate con una motivazione specifica; non è sufficiente ignorarle o respingerle in modo generico.
- Situazioni documentate come calo della clientela, riduzione del lavoro, perdite o dismissioni patrimoniali possono incidere sulla valutazione della congruità dei ricavi.
- Il contribuente che contesta l’accertamento dovrebbe fornire elementi concreti e documenti idonei a dimostrare le peculiarità della propria attività e le ragioni dello scostamento.
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