Cassazione Penale, Sentenza n. 13317/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta patrimoniale e autoriciclaggio sostenendo: 1) carenza di prova e vizio di motivazione nella qualificazione del suo ruolo come "amministratore di fatto" della fallita s.r.l. Mira (la mera presenza nei locali e testimonianze generiche non sarebbero sufficienti); 2) difetto di prova del contributo causale e del dolo necessario per la bancarotta patrimoniale (si sarebbe fatto riferimento al solo presunto ruolo gestionale); 3) insufficiente accertamento dell'idoneità dissimulatoria della cessione dei beni ai fini dell'autoriciclaggio (capo B) e mancanza di correlazione tra imputazione originaria e quanto ritenuto rispetto al capo C, che peraltro non era mai stato ascritto al ricorrente; 4) vizio di motivazione e motivazione apparente nella determinazione della pena e mancato riconoscimento del comportamento processuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: 1) ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo C perché il fatto non sussisteva e quel capo non era mai stato ascritto al ricorrente; 2) ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al capo A (bancarotta patrimoniale) e al trattamento sanzionatorio, per carenza di motivazione sulla qualificazione del ruolo di amministratore di fatto e per le relative conseguenze sull'accertamento del concorso e della pena; il giudizio relativo al capo A e alla pena è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano; 3) ha respinto il motivo relativo al capo B (autoriciclaggio), ritenendo fondata la valutazione di idoneità dissimulatoria della cessione dei beni a società di comodo prive di struttura e conto corrente; 4) nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
La norma sull'autoriciclaggio è stata interpretata nel senso che il mutamento dell'intestazione di beni a favore di terzi o societa' prive di consistenza e' idoneo a dissimulare l'origine illecita e integra la condotta dissimulatoria prevista dall'art. 648 ter 1
Giurisprudenza su "amministratore di fatto" (Sez. 5, n. 45134/2019; n. 27264/2020; n. 2514/2023)
Per qualificare una persona come amministratore di fatto occorrono elementi sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive e una significativa e continuativa attività gestionale non occasionale; la valutazione e' di fatto e richiede congrua e logica motivazione
Giurisprudenza su bancarotta patrimoniale e dolo (Sez. 5, n. 12052/2021)
In tema di bancarotta patrimoniale e' sufficiente il dolo generico; tuttavia occorre dimostrare il contributo causale dell'agente alle distrazioni patrimoniali, con motivazione adeguata
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede elementi concreti e specifici di gestione continuativa: mera presenza in azienda o testimonianze generiche non bastano; la corte deve motivare in modo analitico il giudizio su funzioni e continuità dell'attività gestionale
- Per la bancarotta patrimoniale, pur essendo richiesto solo il dolo generico, il giudice deve accertare e motivare il contributo causale dell'imputato alle distrazioni patrimoniali; l'assunzione del ruolo gestionale non può sostituire una prova concreta del contributo
- L'autoriciclaggio si configura quando il trasferimento o la mutazione di titolarità di beni dopo il reato presupposto e' idonea a rendere piu' difficoltosa l'individuazione dell'origine illecita; trasferimenti a entità prive di consistenza economica sono elementi indizianti rilevanti
- Se un capo d'imputazione non e' mai stato formalmente ascritto all'imputato, non puo' costituire fondamento della condanna: il vizio di contestazione comporta annullamento quando il giudice di merito non chiarisce l'attribuzione dell'illecito
- Difetti di motivazione su profili essenziali (es. ruolo gestionale, elemento soggettivo, idoneità dissimulatoria) comportano spesso l'annullamento con rinvio per consentire al giudice del merito di integrare la valutazione probatoria in modo logico e congruo
- In sede difensiva conviene contestare sia la qualificazione formale dei ruoli societari sia la correlazione tra atti contestati e condotte effettivamente ascritte, nonché richiedere esplicita motivazione su quali elementi fattuali giustifichino ciascuna imputazione
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