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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13242/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società poi ammessa a concordato preventivo con ricorso "con riserva", di due cartelle di pagamento: una per IRAP 2013, emessa a seguito di controllo automatizzato e connessa alla decadenza da una rateazione, e una per imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo. Dopo il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., la società aveva interrotto i pagamenti rateali ritenendo operante il divieto di pagamento dei debiti anteriori e la tutela della par condicio creditorum. La CTP aveva ritenuto legittime le cartelle ma non dovute sanzioni e interessi aggiuntivi derivanti dalla decadenza dalla rateazione, poiché il mancato pagamento era conseguenza dell’obbligo di sospendere i versamenti. La CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia delle Entrate deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l. fall., sostenendo che il divieto concordatario riguardasse solo azioni esecutive e cautelari e non anche gli atti accertativi e di riscossione come iscrizione a ruolo e cartella; inoltre sosteneva che la sanzione iscritta a ruolo non dipendesse da condotte in costanza di procedura, ma dal recupero della differenza tra sanzione ridotta e ordinaria per una violazione già perfezionatasi prima della domanda di concordato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che il divieto di cui all’art. 168 l. fall. non impedisce all’Amministrazione finanziaria di formare il ruolo e notificare la cartella, perché tali atti non sono esecutivi; il punto decisivo è invece che, dal deposito del ricorso per concordato con riserva, opera il regime di spossessamento attenuato di cui all’art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari rateizzati, richiede autorizzazione giudiziale. Di conseguenza, l’omesso pagamento delle rate dopo il deposito del ricorso non può essere considerato inadempimento colpevole né può giustificare sanzioni o recuperi collegati alla decadenza dal piano di rateazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo quando il risultato è conforme a diritto.

  • art. 168 l. fall.

    opera come automatic stay e vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, ma non impedisce gli atti meramente accertativi o ricognitivi come iscrizione a ruolo e notifica della cartella.

  • art. 167 l. fall.

    dal deposito del ricorso per concordato si applica il regime di spossessamento attenuato; i pagamenti di debiti anteriori sono atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e richiedono autorizzazione giudiziale.

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    anche il ricorso "con riserva" produce effetti anticipatori sul regime di amministrazione del patrimonio e fa decorrere i vincoli concordatari sui debiti anteriori.

  • art. 3-bis d.lgs. 462/1997

    richiamato per la rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e per la relativa decadenza.

  • artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972

    richiamati quali basi del controllo automatizzato da cui è scaturita una delle cartelle.

  • art. 173, comma 3, l. fall.

    richiamato per affermare che gli atti non autorizzati ex art. 167 possono costituire causa di revoca del concordato.

  • art. 182-quinquies, comma 5, l. fall.

    richiamato come disciplina del pagamento autorizzato di debiti anteriori nei concordati in continuità, se funzionale alla prosecuzione dell’attività.

  • art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.

    richiamato per evidenziare che solo i pagamenti autorizzati risultano sottratti alla revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il divieto di cui all’art. 168 l. fall. riguarda le azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori, ma non esclude gli atti dell’Amministrazione finanziaria aventi funzione meramente accertativa o ricognitiva, come l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
  • Dal deposito del ricorso per concordato, anche nella forma "con riserva", opera il regime di spossessamento attenuato: i pagamenti di debiti anteriori sono atti di straordinaria amministrazione e possono essere compiuti solo con autorizzazione giudiziale, sentito il commissario giudiziale.
  • L’omesso pagamento di rate di un debito anteriore, quando sia conseguenza del vincolo concordatario che impedisce il pagamento spontaneo, non integra inadempimento colpevole e non può fondare la decadenza da un beneficio né il recupero di sanzioni collegate a tale decadenza.
  • La qualificazione della pretesa sanzionatoria deve dipendere dal momento in cui si perfeziona la violazione e dal rapporto causale con la procedura concorsuale: se la mancata esecuzione del pagamento è imposta dall’ordinamento, non può essere trattata come condotta illecita del debitore.
  • I crediti anteriori all’apertura della procedura concorsuale devono essere soddisfatti secondo le regole concorsuali e nel rispetto della par condicio creditorum; i pagamenti individuali non autorizzati sono incompatibili con tale assetto e, se autorizzati, restano i soli legittimi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazioneSovraindebitamento
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

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