Cassazione Penale, Sentenza n. 30653/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, assolti in primo grado e poi condannati in sede di rinvio dalla Corte d'appello, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza che li aveva ritenuti responsabili: uno per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso e, per uno solo dei due, anche per trasferimento fraudolento di valori aggravato. Il primo ricorrente ha contestato, da un lato, la motivazione sulla sua partecipazione al sodalizio mafioso, deducendo l'inattendibilità o genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la mancata considerazione di elementi difensivi e l'assenza di riscontri individualizzanti; dall'altro, ha censurato la decisione sul reato di intestazione fittizia, sostenendo che la disponibilità di somme non bastasse, che non fosse dimostrata l'illiceità della provvista e che mancasse la prova del dolo specifico, oltre a lamentare la carenza di motivazione sull'aggravante del sodalizio armato e sul diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha dedotto un unico motivo sulla partecipazione mafiosa, sostenendo che le chiamate in correità fossero generiche, non convergenti e prive di adeguati riscontri, e che la motivazione avesse frainteso o semplificato le dichiarazioni dei collaboratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi del primo ricorrente e il motivo unico del secondo ricorrente; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del primo ricorrente sulle attenuanti generiche. Ha quindi rigettato entrambi i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza di rinvio, ritenendola coerente con la giurisprudenza sulla partecipazione all'associazione mafiosa e sorretta da un compendio probatorio convergente, basato soprattutto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e su ulteriori elementi indiziari. In relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, ha confermato che la condotta si perfeziona con la difformità tra titolarità formale e sostanziale, unita al dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione, e che la consapevolezza della finalità elusiva può essere sufficiente in concorso. Quanto all'aggravante di disponibilità di armi, ha ritenuto che essa fosse desumibile dalla struttura e dall'operatività del clan e che non fosse necessario un possesso diretto delle armi da parte del singolo partecipe. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha reputato sufficiente il richiamo alla gravità del fatto e alle modalità operative del gruppo criminale.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La partecipazione all'associazione mafiosa può essere provata anche attraverso dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia e ulteriori riscontri, valorizzando la messa a disposizione stabile dell'agente e il suo ruolo operativo o apicale nel sodalizio.
art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992
Il trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo a effetti permanenti, integrato dalla difformità tra titolarità formale e reale dei beni o dell'attività, con dolo specifico di eludere la normativa di prevenzione o agevolare determinati delitti.
art. 7 legge n. 203 del 1991
L'aggravante è richiamata in relazione al reato di trasferimento fraudolento contestato al solo primo ricorrente; la sentenza la considera assorbita nel quadro della finalità mafiosa dell'operazione.
art. 195 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo come parametro della censura sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sul relativo trattamento probatorio.
art. 627 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo per contestare la motivazione della sentenza di rinvio e la necessità di una motivazione rafforzata rispetto al giudizio assolutorio di primo grado.
art. 133 c.p.
Usato come parametro per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, purché la motivazione sia non contraddittoria.
art. 416-bis, comma quarto, c.p.
L'aggravante relativa alla disponibilità di armi del sodalizio ha natura oggettiva e si applica ai partecipi consapevoli del possesso delle armi da parte della consorteria, anche se non ne abbiano diretta detenzione.
art. 648 c.p.
Richiamato come uno dei delitti rispetto ai quali il dolo specifico del trasferimento fraudolento di valori può consistere nell'agevolazione della commissione.
art. 648-bis c.p.
Richiamato come uno dei delitti rispetto ai quali il dolo specifico del trasferimento fraudolento di valori può consistere nell'agevolazione della commissione.
art. 648-ter c.p.
Richiamato come uno dei delitti rispetto ai quali il dolo specifico del trasferimento fraudolento di valori può consistere nell'agevolazione della commissione.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione mafiosa può essere desunta da una valutazione unitaria di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di ulteriori riscontri oggettivi o indiziari, senza che ciascun elemento debba coincidere sul medesimo episodio storico, purché la convergenza sia idonea a dimostrare la stabile messa a disposizione del soggetto al sodalizio.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella plausibilmente e logicamente adottata dal giudice di merito, quando la motivazione affronti in modo coerente gli argomenti difensivi e superi i profili di ragionevole dubbio prospettati con l'appello assolutorio.
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori richiede non solo la divergenza tra titolarità formale e disponibilità sostanziale del bene o dell'attività, ma anche la prova, almeno indiziaria, della provenienza delle risorse impiegate e della finalità elusiva delle misure di prevenzione.
- Ai fini del trasferimento fraudolento di valori è sufficiente che uno dei concorrenti agisca con il dolo specifico di eludere la prevenzione patrimoniale o di agevolare determinati reati, purché gli altri concorrenti ne siano consapevoli, anche se non condividano personalmente quella finalità.
- L'aggravante della disponibilità di armi da parte del sodalizio mafioso ha natura oggettiva e non richiede che il singolo partecipe detenga personalmente le armi; è sufficiente la consapevolezza, anche colposa, della loro disponibilità nel gruppo.
- Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può fondare il diniego anche su un solo elemento ritenuto decisivo, come la gravità del fatto o le modalità esecutive, purché dia una motivazione non contraddittoria e coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.
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