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Sentenza

Sentenza del 27/01/2020 n. 243 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Sostituto e sostituito di Imposta - Vincolo di solidarietà ex art. 35 DPR n. 602/73 non opera nell'ipotesi di ritenute versate dal sosstituto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione della riscossione in via solidale, ai sensi dell'art. 35 DPR n. 602/1973, di somme corrispondenti a ritenute operate dal sostituto ma, secondo il ricorrente, effettivamente versate dal sostituto o comunque già imputate al suo credito d'imposta ai sensi dell'art. 22 TUIR. Il ricorrente sosteneva che non potesse essere ritenuto solidalmente obbligato per somme la cui riscossione era dovuta al sostituto e che il sostituito abbia il diritto allo scomputo delle ritenute subite

La decisione

la Corte ha ritenuto che il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 35, DPR n. 602/1973 opera soltanto nei casi di inadempimento del sostituto circa il versamento: fuori da tali ipotesi il sostituito non può essere chiamato in via solidale al pagamento dell'acconto, dato che l'obbligo di versamento incombe sul sostituto. È stato inoltre richiamato il diritto del sostituito allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto (art. 22 TUIR), con la conseguenza che, anche qualora il sostituto abbia operato le ritenute ma non le abbia versate, il sostituito non risponde in solido in sede di riscossione

Norme richiamate

  • art. 35, DPR n. 602/1973

    il vincolo di solidarietà di cui all'art. 35 viene interpretato come operante esclusivamente quando il sostituto sia inadempiente nel versamento; non può essere usato per imporre al sostituito la responsabilità per un obbligo di versamento che, per legge, grava sul sostituto

  • art. 22 TUIR

    riconosce al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute subite; tale diritto è considerato coerente con l'esclusione della responsabilità solidale del sostituito per somme che costituiscono scomputo, evitando una contraddizione legislativa

Massime di principio

  • Il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 35 DPR 602/1973 non deve essere automaticamente utilizzato per far rispondere il sostituito delle ritenute: occorre verificare previamente l'effettivo adempimento del sostituto.
  • Il contribuente sostituito ha diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto (art. 22 TUIR) e può opporre la documentazione delle ritenute per difendersi da azioni di recupero a suo carico.
  • Se il sostituto ha effettivamente versato le ritenute, la pretesa contro il sostituito è infondata; se il sostituto non ha versato, la giurisprudenza può comunque escludere la responsabilità solidale del sostituito quando l'obbligo di versamento grava esclusivamente sul sostituto e il contribuente ha diritto di scomputo.
  • In ipotesi di mancato versamento da parte del sostituto, l'Amministrazione dovrebbe prioritariamente agire contro il sostituto; il sostituito dovrebbe conservare e produrre le certificazioni delle ritenute per opporsi efficacemente alla riscossione.
  • È necessario verificare eventuali eccezioni legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali: la valutazione è fattuale e dipende dalla prova del versamento e dalla corretta imputazione delle ritenute.

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