Sentenza del 27/01/2020 n. 19 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi provenienti da impresa estera controllata e imputati a soggetto controllante residente in Italia - Condizioni - Dimostrazione impresa estera quale di costruzione non artificiosa - Attività effettivamente svolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'accertamento con cui l'Amministrazione ha imputato al contribuente residente i redditi prodotti da una società estera controllata ai sensi dell'art. 167 del T.U.I.R., ritenendo che la società estera fosse una "costruzione artificiosa" priva di effettivo svolgimento di attività economica nel paese di costituzione; il contribuente sosteneva invece che la società estera svolgesse effettivamente attività di holding
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, nel caso di holding (soprattutto di tipo "holding di holding"), la mera detenzione materiale delle partecipazioni non sia sufficiente a dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività economica. Per le holding l'accertamento deve valutare lo svolgimento concreto delle funzioni di direzione, coordinamento e amministrazione delle partecipazioni, con presenza fisica e minima organizzazione nell'ordinamento estero. Nel caso concreto le prove addotte (un'assemblea annuale, un consiglio di amministrazione sporadico e l'invio di alcuni fax) non erano sufficienti a dimostrare che in loco fosse effettivamente svolta l'attività di gestione delle partecipazioni; di conseguenza l'accertamento tributario è stato confermato e i redditi della controllata estera sono stati imputati al contribuente ai sensi dell'art. 167 T.U.I.R.
Norme richiamate
art. 167 T.U.I.R.
La norma sulle società controllate estere (CFC rules) è applicata per imputare al soggetto residente i redditi delle partecipate estere qualora queste siano costituite o gestite in modo artificioso. Il giudice interpreta che la verifica dell'"effettività" dell'impresa estera dipende dalla natura dell'attività e, per le holding, va valutato lo svolgimento concreto delle attività di direzione, coordinamento e amministrazione, con presenza fisica e organizzazione minima nel luogo di insediamento
Massime di principio
- La verifica dell'effettività di una società estera non è un test uniforme: occorre tener conto della natura dell'attività svolta e valutare modalità e mezzi coerenti con tale attività
- Per le società di holding l'accertamento deve concentrarsi su funzioni tipiche di holding (direzione, coordinamento, amministrazione delle partecipazioni) e non solo sulla titolarità delle partecipazioni
- La mera esistenza formale di assemblee annuali o di riunioni episodiche del consiglio, e atti formali minimali (es. invio di fax), non sono di per sé prova sufficiente dell'effettivo esercizio dell'attività economica all'estero
- È richiesta una presenza fisica e una organizzazione (anche minima) nello Stato estero: uffici, personale, decisioni operative documentate e continuità dell'attività sono elementi rilevanti
- Nel caso di holding che controllano altre holding (catene di holding) l'onere probatorio del soggetto controllante residente è maggiore: la struttura multilivello aumenta il rischio di configurare un'operazione artificiosa
- Documentazione probatoria efficace include: atti e verbali che dimostrino decisioni operative e gestione delle partecipazioni, contratti e rapporti con terzi, organigramma, registrazioni contabili, presenza di personale e locali, e flussi finanziari coerenti con l'attività dichiarata
- In situazioni analoghe è opportuno predisporre e conservare prove concrete dell'effettività (es. meeting operativi con agenda e verbali, budget e reporting, attività di monitoraggio e coordinamento delle partecipate) per contrastare eventuali contestazioni ai sensi dell'art. 167
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