Sentenza del 27/01/2020 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Società di comodo - disapplicazione - istanza di interpello - obbligatorietà - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva la disapplicazione delle norme antielusive sulle "società di comodo" senza aver preventivamente presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dalla normativa; la questione verteva sull'obbligatorietà della procedura di interpello come condizione per poter ottenere la disapplicazione delle norme antielusive.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), la prova della sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo può essere fornita anche al di fuori della procedura di interpello probatorio prevista dall'art. 30, comma 4‑bis, L. n. 724/1994 e dall'art. 37‑bis, D.P.R. n. 600/1973. Ne consegue che il contribuente che non ha presentato istanza di interpello può comunque rivolgersi al giudice e ottenere l'accertamento dei presupposti per la disapplicazione antielusiva, esercitando il proprio diritto soggettivo alla disapplicazione.
Norme richiamate
Costituzione - art. 24
garantisce l'accesso al giudice e la tutela giurisdizionale del contribuente, valore che giustifica la possibilità di chiedere la disapplicazione in sede giudiziale anche senza interpello preventivo
Costituzione - art. 53
principio di capacità contributiva che impone un'applicazione corretta e proporzionale delle norme tributarie; utilizzato per bilanciare l'interesse pubblico alla repressione dell'elusione con la tutela del contribuente
Costituzione - art. 97
richiama il dovere di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, che non può porre ostacoli procedurali tali da impedire l'effettiva tutela giurisdizionale del contribuente
L. n. 724/1994 - art. 30, comma 4-bis
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
la norma disciplina l'istituto dell'interpello probatorio per le società di comodo; la sentenza interpreta tale procedura come non esclusiva né impeditiva dell'accesso al giudice per ottenere la disapplicazione
D.P.R. n. 600/1973 - art. 37-bis
art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973
prevede procedure amministrative collegate alla verifica delle "società di comodo"; la Corte ne riconosce la rilevanza ma non l'efficacia preclusiva rispetto all'azione giudiziale del contribuente
Massime di principio
- La procedura di interpello probatorio prevista per le società di comodo non è obbligatoria in senso esclusivo: il contribuente può far valere in giudizio il diritto alla disapplicazione anche se non ha presentato interpello.
- L'accesso alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) prevale su eventuali vincoli procedurali amministrativi che impediscano la verifica giudiziale dei presupposti sostanziali della disapplicazione.
- La prova dei requisiti per la disapplicazione può essere fornita in sede processuale; pertanto il giudice deve poter valutare la sostanza economica e la documentazione probatoria anche se l'interpello non è stato esperito.
- Nonostante quanto sopra, presentare l'interpello probatorio rimane una scelta prudente: può facilitare l'accertamento preventivo dei fatti e ridurre il contenzioso, ma la sua omissione non estingue il diritto del contribuente ad agire in giudizio.
- In casi analoghi il contribuente deve comunque curare la produzione di prove forti sulla sostanza economica (documentazione, giustificazione economica delle operazioni, bilanci, elementi comparativi) perché l'onere probatorio resta a suo carico.
- L'amministrazione deve valutare le istanze e le prove nel rispetto del principio di buon andamento e dell'imparzialità; eventuali dinieghi o rifiuti non possono configurare una barriera assoluta all'esercizio del diritto di difesa giudiziale.
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