Sentenza del 27/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Deduzione e Inerenza, dei premi assicurativi corrisposti da Società IRES, a fronte di polizze ramo vita in difetto dei requisiti di inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei premi pagati per polizze assicurative ramo vita di natura mista. Le polizze in contestazione presentavano contrattualmente una componente finanziaria significativa e maggioritaria (restituzione del capitale/investimento a scadenza) e, secondo l'Amministrazione finanziaria, difettavano della effettiva copertura del rischio morte dei soci e/o amministratori. Il motivo del ricorso era che i premi fossero deducibili come costi inerenti all'attività d'impresa; la controparte sosteneva che, essendo la causa prevalente del contratto un investimento finanziario e non la copertura di un rischio d'impresa, i premi non fossero inerenti e quindi non deducibili.
La decisione
Il giudice/autorità ha ritenuto non sussistente l'inerenza dei premi alle polizze contestate: avendo le polizze natura mista con prevalente componente finanziaria e mancando una concreta copertura del rischio morte inerente all'attività aziendale, i costi sono stati qualificati come investimenti finanziari e pertanto non deducibili ai fini IRES. Di conseguenza l'accertamento tributario dell'Amministrazione è stato confermato (o il ricorso del contribuente è stato respinto) e i premi non sono stati ammessi in deduzione.
Norme richiamate
Principio di inerenza fiscale (disciplina generale del TUIR e prassi amministrativa)
I costi sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa; quando la causa prevalente del contratto è un investimento finanziario, il relativo costo non è riconducibile all'attività tipica di copertura di un rischio societario e quindi non è inerente.
Principio della prevalenza della causa contrattuale
La natura giuridica e fiscale del contratto si valuta dalla causa prevalente: se prevale la funzione di investimento rispetto a quella assicurativa (copertura rischio), la polizza assume natura finanziaria e i premi non assumono rilevanza di costo inerente.
Disciplina e prassi sulle polizze vita miste e trattamento fiscale
La prassi fiscale e la giurisprudenza considerano le polizze ramo vita miste con componente prevalente di risparmio/investimento come potenzialmente non deducibili se manca un effettivo collegamento con i rischi aziendali; le clausole contrattuali e gli elementi probatori sono valutati per determinare la prevalenza della causa.
Massime di principio
- Per stabilire la deducibilità dei premi assicurativi occorre accertare la causa prevalente del contratto: se la finalità principale è la copertura di un rischio inerente all'impresa (es. rischio morte di soci/dirigenti strettamente collegato all'attività), i premi possono essere considerati inerenti; se prevale la funzione di investimento, non lo sono.
- Analizzare il contenuto contrattuale (beneficiario, garanzie morte, rendimenti, restituzione capitale, clausole di riscatto) e la concreta operatività (chi beneficierebbe in caso di sinistro, destinazione dei capitali) per valutare la natura assicurativa vs finanziaria.
- Documentazione probatoria (perizie attuariali, pareri tecnici, deliberazioni assembleari/consigliari che motivino la sottoscrizione per esigenze aziendali) è determinante per dimostrare l'inerenza.
- Se la polizza è mista ma lo scopo dell'impresa è effettivamente assicurativo, conviene esplicitarlo e formalizzarlo (ad esempio individuare beneficiari aziendali, dimostrare il legame con rischi aziendali) per ridurre il rischio di disconoscimento fiscale.
- Nel caso di mancata inerenza i premi non sono deducibili: il trattamento corretto può essere la riclassificazione dei premi come operazioni finanziarie (non costo deducibile) e la revisione della posizione fiscale relativa a imposte/sanzioni/interessi.
- Per evitare controversie future, valutare la separazione dei piani (strumento assicurativo per coperture aziendali distinto da investimenti finanziari) o la ristrutturazione contrattuale con clausole che garantiscano la prevalente copertura del rischio d'impresa.
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