Sentenza del 27/01/2020 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
IVA - detrazione - condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dato prevalenza al principio sostanziale della norma: la fattura deve contenere i dati indicati dall'art. 21 come requisito essenziale per la detrazione dell'IVA. In assenza di tali indicazioni la detrazione è stata esclusa, non ritenendo sufficienti le prove alternative presentate dal contribuente a dimostrazione dell'identità, natura e quantità dei beni/servizi. La sentenza ha confermato la legittimità dell'atto dell'ufficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguarda la detraibilità dell'IVA sugli acquisti: l'ufficio ha negato la detrazione sostenendo che la fattura non riportava i dati richiesti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (natura, qualità e quantità dei beni o servizi), elementi ritenuti essenziali per comprovare l'effettiva effettuazione dell'operazione e determinare la base imponibile. Il contribuente ha contestato la mancata disallowance, deducendo che esistono altri documenti e circostanze che attestano l'operazione.
Norme richiamate
art. 21, D.P.R. n. 633/1972
La norma richiede che la fattura specifichi "la natura, la qualità e la quantità" dei beni ceduti o dei servizi prestati: tali elementi sono considerati essenziali per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. In mancanza, la detrazione può essere esclusa salvo che il contribuente dimostri in modo certo e inequivocabile l'effettiva natura e quantità dell'operazione tramite documenti equivalenti.
Massime di principio
- La presenza in fattura della natura, qualità e quantità è requisito essenziale per la detraibilità dell'IVA; l'omissione può portare al diniego della detrazione.
- L'onere di provare l'effettiva effettuazione dell'operazione e i relativi dati grava sul contribuente: prove alternative devono essere chiare, coerenti e idonee a sostituire l'elemento mancante in fattura.
- Non tutti i dati possono essere considerati meramente 'formali': natura, qualità e quantità sono dati sostanziali quando incidono sulla determinazione della base imponibile e del diritto alla detrazione.
- Se la fattura è incompleta, le possibili soluzioni pratiche sono: integrazione/rectifiche formali da parte del fornitore (es. nuova fattura o nota di variazione) o produzione di documentazione probatoria supplementare (documenti di trasporto, contratti, ordini) che renda certo l'elemento mancante.
- Gli uffici e i giudici valutano caso per caso; la soglia per ammettere prove alternative è alta per esigenze di certezza e contrasto alle frodi.
- Per evitare rischi, il contribuente dovrebbe richiedere fatture complete ai fornitori e conservare documenti accessori idonei a dimostrare natura e quantità delle operazioni.
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