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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16873/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione avente ad oggetto la Tosap per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto parzialmente l'appello proposto dal Comune contro la sentenza di primo grado favorevole alla società. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i contenuti delle censure. In pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che l'atto impugnato era stato annullato dal Comune.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto dell'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'ente territoriale. In conformità all'accordo intervenuto tra le parti, ha compensato integralmente le spese del grado. Ha inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, chiarendo che tale misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria non è estensibile ai casi di estinzione del giudizio, operando solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nel caso di estinzione del giudizio, perché la previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione estensiva oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio quando le parti documentano l'eliminazione dell'atto o della pretesa che costituiva l'oggetto della lite.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate tra le parti secondo l'accordo intervenuto.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente all'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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