Cassazione Penale, Sentenza n. 33236/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 04/10/2023 che aveva rigettato la sua istanza volta all'annullamento o alla declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione n. 1311/2022 e alla concessione del termine previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. per la presentazione di istanza di misura alternativa alla detenzione. Con ricorso per cassazione datato 18/10/2023 si deducevano violazioni di legge. Successivamente, con atto del 12/02/2024, il difensore del ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'ordine di esecuzione era stato dichiarato inefficace in accoglimento di una diversa istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta perdita dell'interesse a far decidere il ricorso, intervenuta dopo la sua proposizione, determina l'inammissibilità senza che il ricorrente debba essere condannato alle spese del procedimento né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto; la Corte ha accolto la prima opzione.
Norme richiamate
Regola il termine per la presentazione dell'istanza di misura alternativa alla detenzione; nella vicenda era la norma di riferimento per la richiesta originaria del ricorrente.
Prevede cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; richiamato dalla Corte per distinguere tali ipotesi dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Altro riferimento normativo sulle cause di inammissibilità; utilizzato per precisare che la sopravvenuta carenza di interesse è causa distinta rispetto a quelle ivi elencate.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006)
Principio consolidato: la sopravvenuta carenza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso senza applicazione di condanna alle spese o di sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse a far decidere il ricorso (es. perché il motivo è divenuto privo di oggetto) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La dichiarazione di rinuncia del difensore, se motivata dalla sopravvenuta assenza di interesse, produce l'effetto di rendere inammissibile il ricorso; non è necessaria una decisione sul merito.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non si procede, secondo la giurisprudenza consolidata, alla condanna alle spese processuali né all'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- Occorre distinguere tra inammissibilità per cause soggettive o formali previste dagli artt. 591 e 606 c.p.p. e l'inammissibilità conseguente alla sopravvenuta perdita dell'interesse: le conseguenze processuali possono differire.
- Prima di proporre o mantenere un ricorso, valutare se eventi sopravvenuti (esito di altri giudizi, annullamenti, rinunce) possono rendere il ricorso privo di utilità pratica; in tal caso è spesso opportuno valutare la rinuncia per evitare atti inutili.
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