Cassazione Penale, Sentenza n. 35466/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva respinto la richiesta di affidamento in prova. Il condannato ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p.: il Tribunale non avrebbe esaminato l’istanza di rinvio dell’udienza camerale del 4 marzo 2026 per legittimo impedimento del difensore di fiducia, depositata via PEC il 26 febbraio 2026. L’impedimento era riferito a un concomitante impegno professionale presso l’ufficio del GIP per un maxiprocesso con imputati detenuti e a una terapia odontoiatrica prevista per la stessa giornata. Il Tribunale aveva dato atto dell’assenza non giustificata del difensore fiduciario, nominando un sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., e aveva deciso sulla richiesta di affidamento. Il ricorso lamentava quindi l’omesso vaglio dell’istanza e la lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ribadito che l’art. 420-ter c.p.p. si applica anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, compresi quelli di sorveglianza, e che la presenza di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. non sana l’omesso esame dell’istanza del difensore di fiducia. Tuttavia, nel caso concreto, il mancato esame non ha determinato nullità perché l’impedimento non era adeguatamente documentato. L’impegno nel maxiprocesso non risultava provato nella sua data di insorgenza e nella coincidenza, mediante documentazione idonea e conforme; inoltre la documentazione non consentiva la necessaria comparazione degli impegni. Il certificato odontoiatrico indicava la terapia del 4 marzo 2026 senza indicare l’orario, mentre l’orario delle 13:00 era stato specificato soltanto nel ricorso; non risultava quindi un impedimento assoluto né era dimostrata l’impossibilità di concordare diversamente l’orario dell’udienza. La Corte ha inoltre richiamato la necessità di comunicare prontamente l’impedimento. Resta fermo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova.
Norme richiamate
ai fini dell'art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen., il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo, ovverosia l'avviso a comparire, oppure il decreto di citazione a giudizio, o ancora i verbali del processo in caso di provenienza da un rinvio, i quali soltanto sono idonei a dare prova dell'impedimento a comparire dedotto dalla difesa
L’impegno professionale concorrente deve essere provato con documentazione idonea, conforme e proveniente dal diverso procedimento, che consenta di verificare la coincidenza delle udienze. Nel caso concreto tale prova non era stata fornita in modo sufficiente.
se vi è prova che il difensore abbia scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne sia impedito – il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione dell’udienza risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
La facoltatività della partecipazione del difensore all’udienza camerale non rende irrilevante un impedimento legittimo: quando il difensore abbia scelto di partecipare e l’impedimento sia provato, deve essere assicurato il rinvio, a tutela del diritto di difesa.
Alle attività e alle determinazioni, ivi comprese le omissioni, del sostituto d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ove nominato in luogo di un difensore di fiducia assente a causa di omesso avviso o, come nel caso di specie, di omesso esame dell'istanza di rinvio, non sono imputabili gli effetti di sanatoria delle nullità conseguenti proprio alla mancanza di avviso al difensore di fiducia o al mancato esame della sua richiesta di rinvio per legittimo impedimento.
La presenza del sostituto nominato d’ufficio non sana la nullità derivante dall’omesso esame della tempestiva richiesta di rinvio del difensore fiduciario.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Quando la presenza del difensore è obbligatoria, l’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta, non rimediata dall’avviso al difensore d’ufficio o dalla presenza del suo sostituto.
l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
La norma concorre a qualificare come assoluta la nullità conseguente all’omesso avviso al difensore di fiducia nei casi in cui la sua presenza sia obbligatoria.
accertando se fosse effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore, nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.
Nel valutare la prevalenza dell’impegno professionale concorrente occorre considerare, tra gli elementi rilevanti, anche la possibilità concreta di avvalersi di un sostituto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione, infatti, può (e deve) accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Nel ricorso che deduce un vizio processuale, la Corte può esaminare direttamente gli atti pertinenti; tale accesso è invece precluso quando la censura riguarda il vizio di motivazione.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 24 Cost.
se vi è prova che il difensore abbia scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne sia impedito – il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione dell’udienza risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Il diritto di difesa impone di riconoscere il rinvio quando il difensore abbia scelto di partecipare all’udienza e il suo legittimo impedimento sia provato.
art. 111, comma 2, Cost.
se vi è prova che il difensore abbia scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne sia impedito – il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione dell’udienza risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Le garanzie del contraddittorio richiedono che sia assicurata un’adeguata possibilità di difesa anche nei procedimenti camerali, mediante il rinvio quando l’impedimento del difensore che intende partecipare sia provato.
Massime di principio
- La disciplina del legittimo impedimento del difensore prevista dall’art. 420-ter c.p.p. si applica anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, compresi i procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, se il difensore ha scelto di partecipare all’udienza e l’impedimento è provato.
- La richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale deve essere documentata con atti idonei del diverso procedimento che dimostrino la coincidenza della celebrazione; una documentazione che non consenta di verificare quando sia sorto l’impegno o di comparare i diversi impegni non è sufficiente.
- La valutazione del concomitante impegno professionale richiede un esame comparativo della natura delle attività, dell’eventuale presenza di codifensori e della possibilità di avvalersi di un sostituto.
- L’impedimento del difensore deve essere comunicato prontamente e, ove possibile, documentato; la richiesta di rinvio per motivi di salute non è fondata se la documentazione non consente di verificare un impedimento effettivo e incompatibile con la partecipazione all’udienza.
- La presenza in udienza di un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. non sana l’omesso esame della richiesta di rinvio del difensore di fiducia; tuttavia, nel caso concreto, la nullità non ricorre se l’impedimento dedotto non è adeguatamente documentato.
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