Cassazione Penale, Sentenza n. 44276/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catania nella parte in cui ha determinato la pena complessiva non rispettando il limite minimo di aumento per la continuazione previsto dal combinato disposto degli artt. 81, comma 4, cod. pen., e 671, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che per i reati più gravi era stata accertata la recidiva reiterata infraquinquennale con sentenze irrevocabili anteriori alla commissione degli altri reati; secondo il Procuratore generale l'aumento applicato avrebbe dovuto essere almeno pari a un terzo della pena del reato più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva. La Suprema Corte ha ritenuto che, applicando il minimo d'aumento pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (tenuto conto della recidiva reiterata definitivamente accertata), la sanzione complessiva prima della riduzione per il rito abbreviato sarebbe stata di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 2.066,67 euro di multa, da ridursi per il rito abbreviato a 5 anni, 11 mesi e 3 giorni di reclusione e 1.377,78 euro di multa; nel dispositivo (P.Q.M.) la Corte ha determinato la pena complessiva in anni cinque, mesi undici e giorni tre di reclusione e 1.377 euro di multa, procedendo ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio.
Norme richiamate
Prevede che, quando i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti con recidiva reiterata, l'aumento della pena per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; nel caso concreto è stato ritenuto applicabile perché la recidiva reiterata era stata accertata con sentenze irrevocabili anteriori alla commissione degli altri reati.
art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiama l'art. 81 c.p. in sede esecutiva e consente l'applicazione delle regole sull'aumento per continuazione anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio esecutivo; è la norma processuale che autorizza a tener conto della recidiva reiterata ai fini del calcolo del cumulo e dell'aumento.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio una decisione per vizi di calcolo della pena, di provvedere direttamente alla determinazione della misura della pena conformemente alla legge; qui è stato usato per fissare la pena complessiva secondo i criteri corretti.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024 e altri)
«Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede»
Chiarisce che il minimo incrementale del 1/3 opera esclusivamente quando la recidiva reiterata sia stata accertata da sentenza definitiva anteriore alla commissione dei fatti oggetto del cumulo/continuazione.
Massime di principio
- Il minimo d'aumento per la continuazione pari a un terzo si applica solo se la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto della continuazione.
- Il calcolo dell'aumento per continuazione va fatto sulla pena stabilita per il reato più grave prima di applicare eventuali riduzioni (es. rito abbreviato); solo dopo il cumulo e l'aumento si applicano le riduzioni spettanti.
- Se il giudice dell'esecuzione non rispetta il criterio legale del minimo d'aumento e ciò incide sulla misura complessiva della pena, la Corte di Cassazione può annullare e determinare direttamente la pena secondo legge ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l).
- È fondamentale verificare le date di irrevocabilità delle sentenze che hanno accertato la recidiva: l'effetto sul calcolo dell'aumento dipende dalla anteriorità della definitività rispetto alla commissione degli altri reati.
- In sede di determinazione della pena complessiva il giudice deve operare calcoli aritmetici chiari (conversione delle frazioni di mese/giorno, computo delle multe) e motivare come sono state applicate le maggiorazioni e le riduzioni; errori possono essere corretti in cassazione.
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