Cassazione Penale, Sentenza n. 7677/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva respinto le istanze di riesame contro il decreto del GIP che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'immobile ceduto dalla Orange Quarter s.r.l. e della somma di euro 245.000 confluita nel patrimonio della Giaghen Holfin s.r.l., nonché la confisca per equivalente sui beni personali degli odierni ricorrenti. Denunciano: (i) violazione dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n.74/2000 sostenendo che non sussisteva un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale alla luce di un accordo conciliativo e dei pagamenti rateali; (ii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art.125 c.p.p. in relazione a vizi di motivazione circa il ruolo di amministratori di fatto, lamentando insufficienza di elementi concreti; (iii) violazione dell'art.324 c.p.p. per mancata considerazione dell'eccesso di sequestro (sostenendo che il valore sequestrabile sarebbe dovuto essere limitato a euro 180.853,65 e non oltre).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero in gran parte contestazioni di merito e di valutazione degli elementi probatori non sindacabili in questa sede, o dedotte in modo manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, coerente e non illogica sul fumus dei reati (delitto fiscale ex art.11 D.Lgs.74/2000 e autoriciclaggio) e sul concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, considerati i numerosi passaggi societari e la circolarità delle operazioni che hanno portato alla confluenza della somma di euro 245.000 nella Giaghel. Sulla questione dell'eccesso di sequestro la Corte ha ricordato che le contestazioni relative all'identificazione/valutazione dei beni sottoposti a vincolo, quando non siano istanze di restituzione, vanno trattate dal giudice dell'esecuzione o, se mirano a restituzioni parziali, proposte al Pubblico Ministero e poi al GIP; pertanto il motivo non era rettamente dedotto in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.Lgs. n.74/2000, art. 12-bis, comma 2
art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n.74/2000
La norma richiede la sussistenza di un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale per l'adozione del sequestro; la Corte ha ritenuto che tale pericolo fosse adeguatamente motivato nel caso concreto, in considerazione dei complessi passaggi societari e della destinazione delle somme.
art. 11, D.Lgs. n.74/2000
L'articolo individua la fattispecie fiscale richiamata come parte del fumus: la Corte ha considerato il delitto fiscale insieme all'autoriciclaggio come presupposti idonei per il sequestro preventivo.
Autoriciclaggio (normativa penale)
L'autoriciclaggio è stato considerato un distinto e autonomo presupposto per il sequestro finalizzato alla confisca; per il sequestro è sufficiente il "fumus commissi delicti" con concreti elementi indiziari, non la prova piena della responsabilità.
Codice di procedura penale, art. 125
Posto il principio di obbligo di motivazione, la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata, coerente e non apparente rispetto alla ricostruzione del ruolo dei ricorrenti.
Codice di procedura penale, art. 324
La Corte ha chiarito che il giudice del riesame deve valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca (anche parziale) del sequestro, ma che le contestazioni sulla identificazione/valutazione dei beni soggetti a vincolo, quando non traducibili in istanze di restituzione, debbano essere trattate dal giudice dell'esecuzione o tramite le procedure previste (istanza al PM e poi al GIP).
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
La norma indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che molte doglianze dei ricorrenti non siano deducibili per violazione di legge, ma costituiscano contestazioni di merito sulla valutazione degli elementi probatori.
Codice di procedura penale, art. 321, comma 3
art. 321, comma 3, c.p.p.
Richiamato in relazione alla procedura per le richieste di restituzione parziale: il PM deve esprimere parere e, in caso di mancato accoglimento, trasmettere al GIP la richiesta corredata del parere.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la somma ritenuta equa di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per questioni di diritto o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inesistente; il semplice dissenso sulla valutazione degli elementi fattuali non è sufficiente.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente il "fumus commissi delicti" corredato da concreti elementi indiziari; non è richiesta la prova definitiva della responsabilità penale.
- La sussistenza del pericolo concreto di dispersione della garanzia patrimoniale (ai sensi dell'art.12-bis D.Lgs.74/2000) deve essere valutata caso per caso; operazioni societarie complesse e la circolarità dei flussi possono giustificare il vincolo anche in presenza di accordi conciliativi o di piani di rateizzazione, salvo prova contraria stringente.
- Le contestazioni sull'ammontare o sull'identificazione dei beni sottoposti a sequestro che non producono istanze di restituzione devono essere proposte al giudice dell'esecuzione; le richieste di restituzione parziale seguono la procedura prevista (istanza al PM e, se necessario, al GIP).
- Nel proporre impugnazioni è utile focalizzare i motivi su vizi giuridici chiari o su carenze formali della motivazione (coerenza minima, completezza, ragionevolezza); le censure che reiterano una diversa lettura dei fatti hanno scarse probabilità di successo in cassazione.
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