Cassazione Civile, Ordinanza n. 04124/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito del sisma che ha colpito L'Aquila nel 2009, alcuni terreni di proprietà della ricorrente furono inseriti nel piano per il "Progetto Case" e soggetti a vincolo espropriativo, occupazione d'urgenza ed espropriazione. La proprietaria agì per ottenere la determinazione giudiziale delle indennità di occupazione e di espropriazione, assumendo che i terreni avessero vocazione edificatoria e che, dunque, dovessero essere valutati in base alla destinazione urbanistica vigente al momento dei decreti di esproprio (2014/2015), con valore di mercato molto più elevato. Chiese inoltre il rimborso di spese fiscali sostenute per la rivalutazione delle aree e il riconoscimento di interessi bancari. La Corte d'appello aveva invece valorizzato la destinazione urbanistica esistente alla data del sisma (6 aprile 2009), ritenendo che la localizzazione dei moduli abitativi provvisori non potesse incidere sul valore indennitario. In cassazione la ricorrente dedusse violazione degli artt. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009, 32 e 37 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la norma speciale dovesse operare solo per la determinazione provvisoria e solo in sede amministrativa, e che fosse illegittimo retrodatare la valutazione a un momento anteriore al decreto di esproprio; inoltre richiamò la disciplina delle occupazioni d'urgenza e l'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 per sostenere che, anche nelle ipotesi di urgenza, il valore andasse riferito al momento del decreto ablatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto la stessa ricorrente aveva dichiarato di voler abbandonare ogni domanda nei suoi confronti e la Presidenza aveva preso atto della sopravvenuta mancanza di interesse a contraddire. Quanto alle pretese contro il Comune di L'Aquila e il Commissario Straordinario, il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha aderito al precedente orientamento già espresso in plurime decisioni del 2023, ribadendo che, per le occupazioni e le espropriazioni disposte nell'ambito degli interventi urgenti per il sisma abruzzese, il momento rilevante per la stima è la data dell'evento sismico e non quella del decreto di esproprio, poiché l'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009, ha natura speciale e derogatoria rispetto all'art. 32 d.P.R. 327/2001 e mira a impedire che l'indennità sia aumentata dall'eccezionale fabbisogno abitativo conseguente al sisma e dalle scelte di localizzazione dell'opera. Le spese non sono state liquidate, anche perché i soggetti non costituiti non hanno svolto difese.
Norme richiamate
norma speciale e derogatoria: per la determinazione dell'indennità di occupazione e di espropriazione nei piani del Commissario straordinario per il sisma abruzzese il valore del bene va riferito alla data del sisma, non a quella del decreto di esproprio, per neutralizzare gli incrementi di valore dipendenti dall'evento calamitoso e dalle scelte pubbliche di localizzazione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del criterio del valore venale nelle occupazioni d'urgenza, ma la Corte non ne ha tratto un diverso esito rispetto alla disciplina speciale del comma 6.
norma generale sulla determinazione dell'indennità espropriativa; la Corte la considera derogata dalla disciplina speciale dell'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009.
art. 37, comma 3, d.P.R. 327/2001
richiamato dalla ricorrente per il criterio delle possibilità legali di edificazione esistenti al momento del decreto di esproprio, ma non ritenuto applicabile in via prevalente rispetto alla norma speciale post-sisma.
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001
citato dalla ricorrente come parametro per le ipotesi di occupazione senza titolo; la Corte non ne fa applicazione diretta alla fattispecie, governata dalla disciplina speciale sull'urgenza post-sisma.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
la Corte fa proprio il percorso argomentativo delle precedenti decisioni richiamate, incorporandone la motivazione nella sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il regolamento del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, secondo la prassi di legge.
Massime di principio
- Nelle espropriazioni disposte in attuazione di piani straordinari per la ricostruzione post-sisma, il criterio di stima dell'indennità può essere ancorato a un momento anteriore al decreto di esproprio quando la norma speciale lo preveda espressamente, al fine di sterilizzare gli incrementi di valore generati dall'evento calamitoso e dalle decisioni pubbliche di localizzazione dell'opera.
- La disciplina speciale che retrodata il momento di valutazione del bene espropriato prevale sulla regola generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, se è funzionale a evitare ingiuste locupletazioni e disparità di trattamento tra proprietari di aree analoghe.
- Quando il legislatore adotta, per eventi sismici diversi ma omogenei, criteri indennitari analoghi fondati sulla data dell'evento calamitoso, ciò conferma la lettura sistematica e uniforme della disciplina speciale.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per una parte processuale, il giudizio si chiude senza statuizione sulle spese nei rapporti con quella parte.
- Il giudice di legittimità può dare continuità a un precedente indirizzo interpretativo recependo integralmente la motivazione di decisioni recenti conformi, se ritenuta pienamente condivisibile.
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