Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto congiuntamente la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato la sua personalità e il percorso rieducativo intrapreso dopo l'esecuzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto alla detenzione domiciliare, il rigetto era incontrovertibile perché la pena residua da scontare superava il termine biennale, rendendo inesistenti i presupposti previsti dall'art. 47-ter dell'Ordinamento penitenziario; pertanto quella censura è inammissibile. Quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, il rigetto è stato confermato perché il Tribunale di sorveglianza aveva motivato negativamente con un giudizio prognostico adeguato: gravità dei titoli di reato, assenza di attività di risocializzazione in carcere, rapporti familiari conflittuali e mancanza di elementi positivi postumi utili a formulare una prognosi favorevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 25 giugno 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Prevede i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare; il superamento del termine biennale della pena residua rende inammissibile la concessione del beneficio.
art. 47, Ordinamento penitenziario
Regola l'affidamento in prova al servizio sociale richiedendo la verifica del percorso rieducativo e una valutazione prognostica che prenda in considerazione la personalità, la condotta attuale e la presenza di elementi positivi idonei a prevenire la recidiva.
Cass. pen., Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Principio secondo cui, ai fini del giudizio prognostico sul percorso rieducativo, è necessaria la valutazione della condotta successiva alla concessione di un beneficio penitenziario e la ricerca di elementi positivi che rendano probabile l'esito favorevole della prova.
Cass. pen., Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 (Catalano)
Conferma l'orientamento che per valutare l'efficacia del trattamento e la possibilità di reinserimento non si può prescindere dal comportamento tenuto dopo la concessione di misure alternative.
Cass. pen., Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013 (Pantaleo)
Richiama la necessità di un vaglio critico del percorso dell'istante per poter formulare un giudizio prognostico sul reinserimento sociale.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare è inammissibile se la pena residua da scontare supera il termine biennale previsto dall'art. 47-ter Ord. pen.
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede un giudizio prognostico motivato che valuti personalità, gravità dei reati, partecipazione ad attività trattamentali e comportamenti tenuti durante la detenzione.
- Per ottenere misure alternative è spesso indispensabile dimostrare elementi positivi concreti e comportamenti postumi che rendano probabile il buon esito della prova e la prevenzione della recidiva.
- Il giudizio di merito del Tribunale sui presupposti trattamentali è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della correttezza logico-giuridica della motivazione; l'assenza di profili specifici di censura conduce al rigetto del ricorso.
- Rapporti familiari conflittuali e l'assenza di attività di risocializzazione in carcere possono costituire fondamento sufficiente per negare i benefici penitenziari quando incidono negativamente sulla prognosi di reinserimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 352/2024 del 04/01/2024
- Sentenza penale · 4 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 353/2024 del 04/01/2024
- Sentenza penale · 4 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 354/2024 del 04/01/2024
- Sentenza penale · 4 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 355/2024 del 04/01/2024
- Sentenza penale · 4 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 356/2024 del 04/01/2024
- Sentenza penale · 4 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 358/2024 del 04/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →