Cassazione Penale, Sentenza n. 546/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per lottizzazione abusiva e realizzazione di opere in zona sismica senza autorizzazione del Genio Civile, deducendo che le quattro unità prefabbricate installate sul terreno agricolo erano case mobili temporanee destinate a essere rimosse a fine stagione e che le opere accessorie (recinzioni, suddivisione con paletti e rete, camminamenti, serbatoi reflui) erano precarie e rientranti nell'edilizia libera o comunque atte al contenimento di animali, non a frazionare il lotto. Contestavano inoltre l'applicabilità della sospensione generale dei termini di prescrizione connessa alla pandemia da Covid-19, ritenendo i reati prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che i ricorrenti abbiano semplicemente riproposto, quasi testualmente, i motivi già esaminati e rigettati in appello senza affrontare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre affermato il principio di non sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito sui fatti e sulle prove, salvo vizi di logicità o congruità. Sul merito, la Corte ha confermato che la fattispecie rientra nella lottizzazione abusiva: opere e frazionamento fattuale possono integrare il reato anche in assenza di frazionamento catastale, e sono rilevanti elementi come il posizionamento su blocchi di cemento, allacciamenti a utenze, raccolta reflui, recinzioni e inserimento in contesto residenziale. Quanto alla prescrizione, la Corte ha respinto la doglianza: anche riducendo il periodo attribuito per la sospensione COVID la prescrizione non sarebbe maturata, e anzi risultano altri periodi di sospensione dovuti a rinvii che impediscono l'estinzione del reato. Sono state altresì confermate le spese di procedimento e disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata come base procedurale per la trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero relative alla fase di legittimità; utilizzata dal Collegio per valutare le richieste del P.M.
Norma richiamata per l'onere del pagamento delle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dichiarata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e motivazioni ben correlate a quelle poste a fondamento della decisione impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello, senza confronto argomentato con la motivazione della corte di merito, determina l'inammissibilità per genericità.
- La Corte di cassazione non sindaca le valutazioni di merito (accertamento dei fatti, valutazione della prova, scelta tra versioni contrastanti) se non quando la motivazione sia illogica o incongruente; le contestazioni di fatto generiche non sono sufficienti a ottenere la cassazione.
- La lottizzazione abusiva è contravvenzione a consumazione anticipata: si integra non solo con trasformazioni materiali del territorio ma anche con attività che creano il concreto pericolo di urbanizzazione non prevista; il frazionamento può essere anche fattuale e non richiede necessariamente un atto catastale.
- Unità prefabbricate o case mobili possono essere qualificate come interventi permanenti e rientrare nella lottizzazione abusiva se presentano elementi di fissazione, allacciamenti a utenze, sistemazioni esterne, raccolta reflui, recinzioni e inserimento in contesto residenziale che indicano stabilità e destinazione abitativa non temporanea.
- Nelle doglianze sulla prescrizione occorre calcolare puntualmente tutti i periodi di sospensione (rinvii per legittimo impedimento, sospensioni ex lege correlate all'emergenza epidemiologica, altri rinvii processuali): una somma anche ridotta dei periodi di sospensione può impedire la maturazione della prescrizione.
- Se si contesta l'applicabilità di sospensioni straordinarie (es. COVID), il ricorrente deve proporre censure specifiche e dimostrare in che modo la corretta computazione dei termini determini l'estinzione del reato; contestazioni generiche sulla sospensione non sono decisive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 534/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 539/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 540/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →