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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7249/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Amato. La revoca si fondava sull'esistenza di una causa ostativa preesistente (precedenti benefici di sospensione già fruiti con sentenze del 16/06/2008 e del 22/04/2010) che era ignota al giudice di primo grado che aveva concesso il beneficio ma risultava nota alla Corte d'appello quando questa aveva pronunciato la sentenza del 29/06/2017. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.) e interpreta gli artt. 163, co.1 e 164, co.3 c.p.p. nel senso che soltanto il giudice dell'esecuzione potrebbe revocare il beneficio quando la causa ostativa non era nota al primo grado, mentre l'appello sarebbe precluso dal potere di revoca d'ufficio per il principio della intangibilità del giudicato/devolutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme il provvedimento di revoca richiamando il dictum delle Sezioni Unite (n. 36460/2024, Zangari): è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale disposta in violazione dell'art. 164 c.p.p. quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado anche se nota a una corte d'appello che non era stata investita dell'impugnazione sul punto. Perciò il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di cassazione (violazione o erronea applicazione della legge penale/procedimentale). La Corte ha ritenuto infondato il motivo basato su tale norma.

  • art. 163, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel contestare la legittimità della revoca; la Corte non ha ritenuto che la disciplina richiamata ostasse alla revoca operata in sede esecutiva nelle circostanze del caso.

  • art. 164, comma 3 (e comma 4) cod. proc. pen.

    Rilevante per la disciplina della sospensione condizionale della pena e delle cause ostative. La Corte, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Zangari), ha interpretato la norma nel senso che la revoca in sede esecutiva è legittima quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, anche se nota a una corte d'appello che non ha esaminato la questione.

  • Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)

    «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».

    Decisione chiave richiamata dalla Corte di cassazione: autorizza la revoca in sede esecutiva quando il primo giudice ignorava la causa ostativa, anche se la stessa risultava nota a una corte d'appello che non ha valutato la questione.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale è stata concessa da un giudice che ignorava una causa ostativa antecedente, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio anche dopo la pronuncia di merito.
  • La conoscenza della causa ostativa da parte di una corte d'appello non impedisce automaticamente la revoca in sede esecutiva se quella corte non è stata investita o non ha valutato il punto: la revoca in esecuzione è legittima secondo le Sezioni Unite quando la causa era ignota al primo grado.
  • Il principio devolutivo limita la possibilità per il giudice d'appello di revocare d'ufficio questioni non oggetto di impugnazione; l'assenza di una valutazione (neanche implicita) da parte del giudice d'appello rende possibile l'intervento del giudice dell'esecuzione.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare le date e il contenuto dei certificati del casellario giudiziale per stabilire quale giudice era effettivamente in grado di conoscere la causa ostativa al momento della decisione.
  • Chi impugna una revoca dovrebbe concentrarsi sulla prova che la causa ostativa era nota al giudice che ha concesso il beneficio o che la revoca è irregolare per vizi procedurali specifici; altrimenti la giurisprudenza attuale tende a ritenere legittima la revoca in esecuzione.

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