Cassazione Civile, Ordinanza n. 31298/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1424/26/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Dal testo emerge però che il ricorso, notificato il 28 gennaio 2021, non è stato depositato nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c. La controricorrente ha resistito nel giudizio di legittimità. È stato inoltre depositato dall'Ufficio un atto di rinuncia in prossimità dell'udienza camerale, ma la Corte ha ritenuto tale deposito irrilevante ai fini della decisione.
La decisione
La Corte ha rilevato il mancato deposito del ricorso nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e, per tale ragione, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. Il deposito dell'atto di rinuncia da parte dell'Ufficio non ha inciso sull'esito, perché intervenuto in prossimità dell'udienza camerale e comunque non idoneo a superare il difetto di tempestivo deposito.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso nei termini prescritti comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. è condizione processuale essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'eventuale deposito di un atto di rinuncia in prossimità dell'udienza camerale non elimina retroattivamente il difetto di tempestivo deposito del ricorso e non impedisce la declaratoria di improcedibilità.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte costituita.
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