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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29788/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva disposto la consegna della persona richiesta all'autorità giudiziaria spagnola in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per tentata rapina, subordinando la consegna alla condizione del successivo rientro in Italia per l'espiazione dell'eventuale pena o misura di sicurezza. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 24 della l. n. 69 del 2005 per avere la Corte territoriale respinto l'istanza di differimento della consegna finalizzata a consentire la celebrazione in Italia di un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, il giudice di merito aveva operato una mera comparazione astratta della gravità dei reati e rilevato l'assenza di misure cautelari nel procedimento italiano, senza svolgere la necessaria valutazione comparativa delle esigenze processuali dei due Stati, che avrebbe dovuto tener conto della complessità del procedimento italiano, della sua fase iniziale, della necessità della presenza dell'imputato e della pena irrogabile. Inoltre, si deduceva che nel procedimento italiano era già fissata la prima udienza, mentre in quello spagnolo non era stata ancora esercitata l'azione penale, e si censurava l'omessa considerazione della possibilità di un differimento temporalmente modulato, con eventuale trasferimento temporaneo in Spagna e successivo rientro in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che l'art. 24 della l. n. 69 del 2005 non attribuisca alla persona richiesta una posizione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale rispetto alla scelta della Corte di appello di differire o meno la consegna, poiché la norma disciplina un potere discrezionale volto a bilanciare soltanto interessi pubblici concorrenti tra Stato emittente e Stato italiano. In tale quadro, il consegnando non può dolersi in cassazione del mancato esercizio della facoltà di rinvio della consegna. La Corte ha anche precisato che l'attuale sistema di impugnazione, dopo la riforma del 2021, limita il sindacato di legittimità ai soli vizi di legittimità e non consente di trasformare il ricorso in richiesta di nuova valutazione discrezionale. Ha infine escluso la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, perché l'inammissibilità non era dovuta a colpa del ricorrente in ragione del mutato quadro normativo e di una giurisprudenza non univoca.

Norme richiamate

  • art. 24 l. n. 69 del 2005

    "con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata"; "può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna"

    la norma prevede una facoltà discrezionale di rinvio della consegna, non un motivo di rifiuto; il bilanciamento riguarda interessi pubblici concorrenti dello Stato italiano e dello Stato emittente e non un diritto del consegnando a ottenere il differimento

  • art. 20 l. n. 69 del 2005

    è richiamato come parametro sistematico per ricostruire i criteri di esercizio del potere discrezionale, valorizzando il bilanciamento tra interessi pubblici quando vi siano più richieste concorrenti

  • art. 18, comma 1, lett. b), l. n. 69 del 2005

    richiamato in via analogica per affermare che anche il motivo facoltativo di rifiuto fondato sulla territorialità del reato non attribuisce alla persona richiesta una posizione giuridica tutelabile in cassazione

  • art. 22 l. n. 69 del 2005

    dopo la riforma del 2021 il ricorso per cassazione è ricondotto ai soli profili di legittimità e non consente un riesame del merito discrezionale della decisione sulla consegna

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    ha modificato il sistema del mandato d'arresto europeo, restringendo il sindacato della Cassazione ai soli vizi di legittimità

  • art. 337 cod. pen.

    indicato come reato oggetto del procedimento penale italiano che il ricorrente voleva far prevalere ai fini del differimento della consegna

Massime di principio

  • Il differimento della consegna ex art. 24 l. n. 69 del 2005 costituisce un potere discrezionale della Corte di appello, finalizzato a bilanciare l'interesse pubblico dello Stato emittente con l'interesse dello Stato italiano alla prosecuzione di un procedimento pendente o all'esecuzione di una pena per fatti diversi.
  • La persona richiesta in consegna non è titolare di una situazione giuridica soggettiva autonomamente tutelabile rispetto alla scelta di differire o meno la consegna; perciò non può dedurre in cassazione il semplice mancato esercizio di tale facoltà come vizio della decisione.
  • Nel giudizio sul differimento della consegna non rileva, come posizione giuridicamente azionabile del consegnando, il mero interesse di fatto a essere giudicato o a espiare la pena in uno Stato piuttosto che nell'altro.
  • Dopo la riforma del 2021, il ricorso per cassazione in materia di mandato d'arresto europeo è circoscritto ai soli vizi di legittimità, sicché non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di merito sull'opportunità del rinvio della consegna.
  • Le precedenti elaborazioni giurisprudenziali sul mancato differimento della consegna vanno lette alla luce del diverso regime processuale previgente, che consentiva un controllo più ampio anche sul merito, non più attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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