Cassazione Civile, Ordinanza n. 06445/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dal risarcimento dei danni per fessurazioni a pareti e pavimenti di un immobile. Il proprietario dell’immobile aveva agito contro il venditore, deducendo che le lesioni fossero conseguenza di opere di ristrutturazione eseguite dal venditore stesso; il venditore aveva chiamato in causa il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori fognari, sostenendo che i vizi dipendessero in realtà da opere pubbliche di scavo e posa della nuova fognatura. I giudici di merito avevano qualificato la domanda anche ai sensi dell’art. 1669 c.c., ritenendo concause delle lesioni tre fattori: eliminazione di elementi strutturali dell’edificio, scavo per garage interrato e scavo per la nuova fognatura. Avevano quindi condannato in solido il venditore e il Comune verso il danneggiato, con riparto interno paritario, escludendo invece la responsabilità dell’appaltatrice come nudus minister. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) omessa considerazione della CTU svolta in appello e violazione delle norme sulle prove e sulla consulenza tecnica; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere valutato correttamente la CTU di appello; 3) omesso esame dei motivi d’appello relativi al contributo causale delle opere fognarie; 4) violazione degli artt. 2043, 2048, 2055 e 2697 c.c., contestando la responsabilità del Comune per culpa in vigilando nonostante il titolo edilizio. Il venditore, a sua volta, con ricorso incidentale ha censurato: 1) l’omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato la legittimità urbanistico-edilizia delle opere e l’assenza iniziale di lesioni; 2) la falsa applicazione delle norme sul concorso causale, per attribuire al Comune l’efficienza esclusiva delle cause fognarie e quindi escludere la sua responsabilità; 3) la motivazione apparente della sentenza d’appello per non avere puntualmente esaminato tutte le doglianze e i documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale del venditore. Ha ritenuto infondate le censure del Comune sulla CTU di appello, perché la consulenza era stata utilizzata solo ai fini della quantificazione del danno, mentre la ricostruzione delle cause delle fessurazioni era stata legittimamente fondata sulla CTU di primo grado e sulle critiche non idonee a scalfirla. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi formulati ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la critica alla consulenza tecnica non coincide con l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto alla responsabilità del Comune, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la P.A. può rispondere anche per condotte omissive in violazione del generale dovere di prudenza e diligenza ex art. 2043 c.c., e ha ritenuto insindacabile in cassazione l’apprezzamento di merito sulla sussistenza concreta di tale responsabilità. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: i documenti sulla legittimità edilizia e sull’assenza iniziale di lesioni non erano decisivi, perché la regolarità amministrativa non esclude l’illiceità extracontrattuale verso i terzi e l’assenza di danni in un primo momento non esclude una loro manifestazione successiva; inoltre, la censura sul nesso causale si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, incompatibile con il giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico del Comune nei confronti del danneggiato, compensate nel rapporto tra Comune e venditore, e dichiarate non ripetibili nei confronti dell’impresa e dell’assicurazione, evocate solo per litis denuntiatio.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria è stata qualificata dai giudici di merito come azione per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, in relazione alle fessurazioni dell'immobile.
È stato richiamato come fondamento della responsabilità della P.A. anche per condotte omissive contrarie al dovere generale del neminem laedere, oltre che per violazione di specifiche norme.
È stata confermata la configurabilità della responsabilità solidale tra corresponsabili verso il danneggiato, fermo il diverso riparto interno delle quote di პასუხისმგabilità.
Il Comune lo ha invocato in relazione all'onere della prova, ma la censura è stata respinta perché mirava in sostanza a una diversa lettura del materiale probatorio.
È stato richiamato solo nel motivo del Comune, ma senza incidenza autonoma sulla decisione, che si è concentrata sulla responsabilità omissiva della P.A.
Invocato dal ricorrente in relazione alla CTU, ma la Corte ha ritenuto che la consulenza fosse stata correttamente utilizzata nei limiti del suo oggetto.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica, senza che la censura trovasse accoglimento.
Invocato per sostenere un preteso uso scorretto delle risultanze istruttorie, ma la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato dal Comune per contestare la valutazione delle prove, senza successo.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte ha escluso l'erroneità della sua utilizzazione.
È stato ribadito che il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice omessa o errata valutazione della consulenza tecnica o di singoli elementi istruttori.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d'appello aveva esposto, in modo sufficiente, le ragioni della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di dovere di motivazione, ma la Corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata.
È menzionato nel contesto del deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
È stato richiamato nell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, poi respinta.
La Corte ha applicato il nuovo regime del deposito del controricorso per i giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro una consulenza tecnica d'ufficio non può essere formulata come semplice dissenso sulle valutazioni del consulente o sul loro recepimento da parte del giudice di merito; occorre individuare un fatto storico decisivo che sia stato realmente omesso nell'esame della sentenza.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando si contesta soltanto la valutazione delle risultanze istruttorie o della CTU, poiché la consulenza tecnica è un mezzo di ausilio o di acquisizione probatoria, non il "fatto storico" omesso.
- La responsabilità della pubblica amministrazione può derivare anche da una condotta omissiva contraria al generale dovere di prudenza e diligenza ex art. 2043 c.c., non soltanto dalla violazione di una specifica norma che imponga un determinato controllo.
- Una volta che il giudice di merito abbia ricostruito il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, la critica in cassazione che miri a sostituire una diversa lettura delle cause del danno è inammissibile se non denuncia un vero errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La legittimità amministrativa di un'opera edilizia non esclude, di per sé, la sua eventuale illiceità nei rapporti tra privati né neutralizza automaticamente la responsabilità aquiliana per i danni arrecati a terzi.
- Ai fini della motivazione della sentenza d'appello, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singola allegazione o documento, essendo sufficiente che esponga in modo conciso le ragioni della decisione e che risultino implicitamente respinte le argomentazioni incompatibili con esse.
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