Sentenza del 20/03/2015 n. 5629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva richiesto a C.R.R. Euro 6.926,92 per TARSU relativa al 2003, mediante avviso di accertamento. Dopo che la CTP di Caltanissetta aveva dichiarato inammissibile il ricorso per omesso deposito della fotocopia della ricevuta di presentazione all'Amministrazione, la CTR della Sicilia aveva superato tale eccezione e deciso nel merito, ritenendo illegittimo cumulare la riduzione tariffaria prevista per le aree scoperte a uso stagionale con una tariffa commisurata ai soli giorni di effettiva apertura dello stabilimento balneare. In cassazione C.R.R. ha dedotto: 1) omessa e insufficiente motivazione sul fatto che apertura e chiusura dello stabilimento erano stabilite dalla Capitaneria di Porto, non dalla contribuente; 2) violazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che la riduzione per stagionalità dovesse essere parametrata al periodo di effettivo utilizzo previsto dalla concessione demaniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che infondato, perché la ricorrente non aveva formulato il necessario momento di sintesi o quesito di fatto, richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. per le cause soggette a tale disciplina. Il secondo motivo è stato rigettato: la disciplina TARSU consente di adottare criteri tariffari riferiti anche alla stagionalità o all'uso discontinuo, ma non impone di calcolare la tassa soltanto sui giorni di effettiva presenza o utilizzo; rileva la disponibilità dell'area per il periodo in cui l'occupazione è consentita, anche in considerazione dei costi fissi del servizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la complessità della lite. La sentenza è stata deliberata il 5 febbraio 2015 e depositata il 20 marzo 2015.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68, stabilisce che la tassa "può" essere commisurata a determinati parametri quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale - e consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, quali la stagionalità o l'uso discontinuo dell'immobile.
La norma consente di determinare la tariffa TARSU usando parametri diversi, inclusi stagionalità e uso discontinuo; non impone che il calcolo coincida necessariamente con i giorni di effettivo utilizzo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 77
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'utilizzo di una tariffa convenzionale stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall'esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale per l'uso discontinuo di un posto fisso, riferita al numero dei giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa (e dunque, nella specie, 52 nell'anno), rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 77, che non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione.
Nel caso richiamato come precedente, la tariffa convenzionale parametrata ai giorni in cui l'area è utilizzabile è compatibile con la disciplina TARSU: la tassa può riflettere la disponibilità dell'area nel periodo consentito e i costi fissi del servizio, senza essere limitata ai giorni di presenza effettiva.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per costante orientamento della Corte, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito.
Per i ricorsi ancora soggetti all'art. 366-bis c.p.c., una censura motivazionale deve concludersi con un quesito di fatto o momento di sintesi autonomamente comprensibile; non basta che il fatto controverso sia ricostruibile leggendo l'intero motivo.
Massime di principio
- Nella TARSU, la stagionalità o l'uso discontinuo possono essere considerati nel determinare la tariffa, ma non comportano automaticamente che la tassa sia dovuta soltanto per i giorni di utilizzo materiale.
- Quando un'area resta disponibile per l'occupazione o l'attività nel periodo autorizzato, la tariffa può essere riferita a tale disponibilità e tenere conto dei costi fissi del servizio, anche se l'utilizzo effettivo è inferiore.
- Per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., il motivo relativo a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è inammissibile se manca un quesito di fatto o un momento di sintesi che individui chiaramente il fatto controverso e decisivo.
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