Cassazione Penale, Ordinanza n. 17396/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/09/2024. L'unico motivo dedotto censurava un vizio motivazionale, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era del tutto generica: non veniva infatti prospettata alcuna concreta questione decisiva, limitandosi il ricorso a una elaborazione astratta e non ancorata al contenuto della decisione impugnata.
Norme richiamate
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che deduce vizio motivazionale deve individuare in modo specifico la questione decisiva e il punto della motivazione realmente censurato; non è sufficiente una critica astratta o meramente assertiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza, pur formalmente riferita a un vizio di motivazione, non si confronta con la decisione impugnata e non indica elementi concreti idonei a mettere in discussione la tenuta logica della sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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