Cassazione Civile, Ordinanza n. 27752/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale depositata il 18 febbraio 2020. Dai controricorsi emerge però che il ricorso era stato notificato, ma la ricorrente non aveva poi depositato il ricorso in cancelleria nei termini prescritti; la cancelleria ha attestato negativamente tale mancato deposito. I controricorrenti hanno quindi eccepito la mancata rituale prosecuzione del giudizio di legittimità. La Corte, rilevata la mancanza del deposito e richiamato il principio secondo cui la Corte può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità anche se la parte intimata abbia portato a conoscenza l'esistenza del ricorso con controricorso, ha deciso in tal senso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando d'ufficio il mancato deposito del ricorso per cassazione in cancelleria, pur a fronte della conoscenza del ricorso da parte dei controricorrenti tramite controricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
il deposito in cancelleria come da certificazione negativa
la Corte considera rilevante, ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso, il deposito del ricorso in cancelleria nei termini prescritti.
Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente
in caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso in cancelleria nei termini prescritti determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche quando la parte intimata abbia comunque preso conoscenza dell'impugnazione e abbia depositato controricorso.
- La conoscenza del ricorso da parte del controricorrente non sana la mancata osservanza dell'onere di deposito del ricorso in cancelleria.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrente.
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