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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1705/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per rapina aggravata, lesioni personali e porto di strumento atto ad offendere, sostenendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova perché la condanna sarebbe stata basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, con contraddizioni nelle sue prime dichiarazioni (mancata indicazione della capacità di riconoscere i rapinatori; indicazione dell'etnia rom comparsa solo dopo) e con una identificazione fotografica incerta e suggestiva; criticava inoltre l'uso del silenzio dell'imputato come indizio, l'assenza di impronte sul piccone rinvenuto, il mancato ritrovamento della refurtiva presso l'abitazione del ricorrente, l'assenza di certificazione medica per le lesioni e il mancato peso dato a un precedente provvedimento favorevole in sede cautelare; 2) errore di diritto nel calcolo degli aumenti di pena, sostenendo che l'aumento per recidiva superava il limite dell'un terzo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo relativo alla gravità della prova e alla identificazione: ha richiamato la rilevanza della ricognizione formale in incidente probatorio, la convergenza fra primo e secondo grado (doppia conformità) e l'esistenza di altri indizi (richiami all'etnia indicata dalla vittima e alla direzione di fuga dell'auto). Pertanto ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al giudizio di responsabilità, rendendolo irrevocabile. Ha invece accolto il secondo motivo in parte: ha rilevato l'illegittimità della determinazione dell'aumento per recidiva che eccedeva il limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p.; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte d'appello di Bologna affinché ricalcoli la pena rispettando il limite legale. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. pen., comma 4

    La Corte ha interpretato la norma come limite massimo dell'aumento complessivo applicabile per più circostanze aggravanti: l'aumento per la recidiva non può eccedere il limite di un terzo della pena e la determinazione operata dai giudici di merito che ha superato tale soglia è stata annullata

  • art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3‑quinquies

    Richiamata quale aggravante ad effetto speciale valutata in sede di determinazione della pena di base; la Corte ha osservato che il Tribunale non l'aveva esclusa e ciò è stato considerato nei calcoli iniziali della pena

Massime di principio

  • La ricognizione formale della persona offesa (incidente probatorio/ricognizione di persona) ha elevata valenza probatoria e può superare dubbi derivanti da precedenti identificazioni fotografiche
  • La convergenza delle motivazioni di primo e secondo grado (doppia conformità) rende più difficile per la Cassazione sindacare il merito e il travisamento della prova, salvo che emerga una manifesta e macroscopica discordanza con le risultanze processuali
  • Le contraddizioni di dettaglio nella testimonianza della vittima non annullano automaticamente il valore probatorio dell'identificazione se esistono forme di riscontro (ricognizione formale, altri indizi concreti)
  • Il silenzio dell'imputato da solo non costituisce prova di colpevolezza; può essere valorizzato solo se inserito in un quadro indiziario complessivo e non contraddetto da elementi obiettivi
  • L'assenza di impronte su un oggetto rinvenuto non esclude di per sé la responsabilità se la prova complessiva (riconoscimenti, altri riscontri) è ritenuta idonea dai giudici
  • Questioni di fatto e valutazioni probatorie non svolte o non impugnate per tempo nei gradi di merito risultano difficilmente riapribili in Cassazione: molte censure sono inammissibili se non già dedotte in appello
  • In tema di determinazione della pena, le regole sui limiti cumulativi degli aumenti (art. 63 c.p.) devono essere rispettate: errori di calcolo che violano tali limiti comportano annullamento e rinvio per ricalcolo della pena
  • Quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio, la responsabilità penale resta definitiva e la questione è rimessa alla corte d'appello per la sola riformulazione della pena nel rispetto della legge

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