Cassazione Penale, Ordinanza n. 27059/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina deducendo, da un lato, la genericità e l'erroneità dell'accertamento delle condotte di reato, contestando la ricostruzione del rapporto tra la minaccia e l'atto d'ufficio collegato al rispetto delle circolari che disciplinavano l'accesso dei genitori negli istituti scolastici; dall'altro, ha censurato la valutazione del giudice di merito sulla pena sostitutiva, sostenendo che non fosse adeguata alle finalità di prevenzione e rieducazione sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, senza un effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di merito.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche sull'accertamento dei fatti o sulla motivazione della sentenza di merito senza individuare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito abbia congruamente spiegato la correlazione tra la condotta contestata e l'atto d'ufficio rilevante, la censura che ne solleciti una diversa lettura del fatto integra una doglianza di merito non consentita in cassazione.
- È inammissibile il motivo che, sotto l'apparente critica alla motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'adeguatezza della pena sostitutiva rispetto alle finalità preventive e rieducative, se non si confronta in modo effettivo con la motivazione del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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