Sentenza del 09/07/2018 n. 2816 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - prescrizione - termine quinquennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la richiesta di pagamento perché il credito tributario doveva ritenersi prescritto. La cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo e non un provvedimento giurisdizionale, non è equiparabile a una sentenza ai fini della prescrizione. Pertanto, il termine applicabile deriva dalla natura del tributo. Per i tributi locali aventi carattere periodico, come l'imposta comunale sulla pubblicità, opera il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
La decisione
La pretesa è stata assoggettata al termine di prescrizione quinquennale. È stata quindi esclusa l'applicazione del termine ordinario decennale derivante dall'eventuale equiparazione della cartella a un titolo giudiziale. La decisione si è posta a tutela del contribuente, riconoscendo che la cartella, in assenza di un titolo giurisdizionale definitivo, conserva natura amministrativa e non determina automaticamente la conversione della prescrizione in decennale.
Norme richiamate
Articolo 2948, n. 4, codice civile
Si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La norma è stata applicata ai tributi locali periodici, ritenendo operante la prescrizione quinquennale per l'imposta comunale sulla pubblicità.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è un atto amministrativo e non una sentenza: la sua notificazione, da sola, non trasforma il termine di prescrizione del credito in quello ordinario decennale.
- Per individuare il termine di prescrizione occorre fare riferimento alla natura del tributo o del credito sottostante. I tributi locali periodici sono generalmente soggetti al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- Il termine può cambiare se il credito è stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro titolo avente efficacia giudiziale definitiva; in tal caso possono operare regole diverse, inclusa la prescrizione decennale.
- È necessario verificare le date di scadenza, notificazione degli atti interruttivi e eventuali impugnazioni, perché un atto validamente notificato può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
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