Cassazione Penale, Sentenza n. 44269/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia in carcere, deducendo carenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'essere lui il mandante dell'omicidio (contestando l'identificazione con "Gennaro o' cafè", l'interpretazione delle intercettazioni e dei contatti telefonici, il rinvenimento degli indumenti e la ricostruzione del movente), ha censurato la qualificazione della fattispecie come aggravata dal "metodo mafioso" e ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), anche alla luce della sua età ultrasettantenne e della successiva proposizione del decreto di giudizio immediato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso nel merito e/o dichiarato inammissibili alcuni motivi. In particolare: il primo motivo sui gravi indizi è stato ritenuto infondato perché la Corte ha condiviso la valutazione convergente degli indizi (soprannome collegato alla persona, coincidenza del soggiorno all'estero, contatti telefonici e localizzazione celle, dichiarazioni del reo materiale e rinvenimento di indumenti indicati dall'autore); il secondo motivo relativo alla aggravante del metodo mafioso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non contrapponendosi alle ragioni indicate dall'ordinanza (modalità dell'agguato, esecuzione come una "vera e propria esecuzione"); i motivi sulle esigenze cautelari (inclusi quelli nuovi relativi all'età e al decreto di giudizio immediato) sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la Corte ha ritenuto provate le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p. (pericolo di fuga, di inquinamento e di reiterazione) in relazione alla natura preordinata dell'omicidio, all'assoldamento del killer, e alla pianificazione dell'allontanamento dal territorio; ha inoltre precisato che elementi sopravvenuti dopo la chiusura della discussione (decreto di giudizio immediato) non possono essere valutati in sede di impugnazione cautelare in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Fattispecie contestata (omicidio). La Corte non entra nel merito della qualificazione del reato se non per verificare la sussistenza degli indizi a carico dell'imputato.
Applicata per valutare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte ha ritenuto comprovate tutte e tre le esigenze alla luce della premeditazione, del metodo e della pianificazione dell'allontanamento.
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla presunzione di ridotta pericolosità per gli ultrasettantenni; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia applicato una presunzione automatica ma abbia motivato sulle specifiche modalità del fatto per giustificare la custodia.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di reiezione del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Prove indiziarie convergenti (intercettazioni, tabulati, localizzazione celle, riscontri materiali) possono fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza se lette nel loro complesso e non isolate.
- La corrispondenza temporale di un soggiorno all'estero con dichiarazioni di terzi che indicano il mandante "all'estero" non è necessariamente una mera coincidenza e può assumere rilievo probatorio se corroborata da altri elementi.
- L'identificazione tramite soprannome è valutabile in base alla coerenza delle informazioni contestuali (es. uso del soprannome in ambienti ristretti, riferimenti nelle intercettazioni, riscontri materiali) e non richiede equivalenza assoluta del soprannome in ogni contesto sociale.
- Le modalità esecutive del delitto (agguato in luogo pubblico, colpo alla nuca, esecuzione simile a una 'esecuzione') possono giustificare l'applicazione di aggravanti quali il metodo mafioso se compatibili con gli elementi fattuali.
- Per disporre la custodia in carcere anche nei confronti di soggetti anziani occorre una motivazione specifica che tenga conto della loro situazione personale; tuttavia, la presenza di premeditazione, organizzazione dell'allontanamento e rischio di reiterazione può prevalere sulla presumibile minore pericolosità anagrafica.
- Elementi sopravvenuti successivamente alla chiusura della discussione davanti al tribunale del riesame non sono utilizzabili in sede di impugnazione cautelare in Cassazione e devono essere proposti mediante apposita istanza al giudice competente per la revoca o modifica della misura.
- Motivi di impugnazione generici o non correlati specificamente alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato possono essere dichiarati inammissibili per difetto di specificità.
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