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Ordinanza

Ordinanza n. 2121/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del decreto del Direttore generale della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura n. 23 del 16 gennaio 2026, nonché di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, ivi inclusi gli atti e/o provvedimenti, i comportamenti e le operazioni materiali con i quali è stata aperta, chiusa e gestita la “sessione ricognitiva” per la presentazione di domande per il riconoscimento del credito di imposta distribuzione aperta in data 5 giugno 2025 e con i quali il Ministero della cultura abbia provveduto, in qualsiasi modo, sulle domande presentate in tale occasione, e, ove occorrer possa, il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 412 del 4 novembre 2025 e il decreto del Direttore generale della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura n. 374 del 27 febbraio 2026; e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ivi inclusa la condanna al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti e/o subendi, che la ricorrente si riserva di chiedere in questa o in separata sede.

Giustizia amministrativa202603309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale che disciplina la sessione ricognitiva per il riconoscimento del credito d’imposta distribuzione, nonché gli atti di apertura, gestione e chiusura della piattaforma DGCOL e gli atti successivi di riconoscimento dei crediti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale e gli atti connessi relativi alla sessione ricognitiva aperta per la presentazione delle domande di credito d’imposta distribuzione, chiedendone l’annullamento, la sospensione cautelare e l’adozione di misure di tutela in forma specifica. Le censure riguardano, da un lato, le modalità operative della procedura a sportello, e in particolare la disattivazione automatica della piattaforma DGCOL al raggiungimento del limite delle risorse disponibili sulla base della mera trasmissione delle domande, senza previa verifica istruttoria; dall’altro, il dedotto malfunzionamento della piattaforma nel periodo di apertura della procedura. La ricorrente ha allegato che, a partire dalle ore 13:40 del 27 gennaio 2026, si sarebbero verificati rallentamenti, blocchi e passaggi in modalità non risposta, tali da impedirle di completare la procedura relativa a quattordici domande predisposte. Il Ministero ha negato l’esistenza di malfunzionamenti, richiamando il sovradimensionamento dell’architettura dei server e producendo documentazione tecnica in riscontro a un’istanza di accesso; la ricorrente ha contestato l’idoneità di tale documentazione a dimostrare il regolare funzionamento della piattaforma e a verificare gli inconvenienti denunciati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni relative sia alla legittimità delle modalità di gestione della procedura a sportello sia all’effettivo funzionamento della piattaforma richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Ha quindi accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica per il 3 novembre 2026 e sospendendo, nelle more, l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’ambito tax credit distribuzione nazionale e internazionale, al fine di evitare l’esaurimento delle risorse e consentire la definizione della controversia re adhuc integra. Ha disposto una verificazione tecnica affidata all’AGID, con accesso alla piattaforma DGCOL e alla relativa documentazione, inclusi file di log, report e ticket, per accertare l’eventuale presenza di malfunzionamenti e di ticket di assistenza nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 27 gennaio 2026 e la disattivazione del sistema. Ha inoltre imposto al Ministero il deposito di una relazione dettagliata e degli atti del procedimento relativo al decreto successivo di riconoscimento dei crediti, con particolare riferimento alla completezza delle domande e all’eventuale attivazione del soccorso istruttorio. Considerato il numero dei potenziali controinteressati, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    accoglie l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito e adottare, nelle more, misure cautelari provvisorie idonee a preservare l’utilità della decisione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    al fine di giungere re adhuc integra alla definizione della lite ed evitare l’esaurimento del plafond disponibile

    La sospensione cautelare può essere disposta per impedire che l’esecuzione degli atti determini l’esaurimento delle risorse e renda inutiliter la futura decisione di merito.

  • art. 66 c.p.a.

    si rende necessario un approfondimento istruttorio di natura tecnica

    La verificazione è strumento idoneo ad accertare, mediante un soggetto dotato di specifica competenza tecnica, circostanze fattuali controverse rilevanti per la decisione.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    ordinare, nelle more dello svolgimento della pubblica udienza, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati

    Il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuabili come controinteressati, anche in corso di giudizio.

  • artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

    autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

    Quando il numero dei destinatari rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendone modalità e termini.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio

    Il ricorrente può chiedere misure idonee a tutelare la posizione dedotta, comprese forme di tutela specifica, ferma la riserva di eventuale risarcimento per equivalente.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (…) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato (…)

    Il termine decadenziale per la richiesta di liquidazione del compenso del verificatore decorre, nel caso concreto, dal deposito in giudizio della relazione finale di verificazione.

Massime di principio

  • Quando una procedura amministrativa a sportello comporta l’esaurimento di risorse mediante la disattivazione automatica della piattaforma al raggiungimento di una soglia finanziaria, il giudice può sospendere cautelarmente gli atti per preservare la disponibilità delle risorse qualora siano contestate, con plausibile rilevanza, le modalità di acquisizione e verifica delle domande.
  • La contestazione tecnica sull’effettivo funzionamento di una piattaforma informatica amministrativa, ove incida sulla possibilità di presentare tempestivamente le domande, può essere accertata mediante verificazione affidata a un organismo pubblico dotato di competenza tecnica, con accesso ai log, ai report, ai ticket e agli altri dati pertinenti.
  • Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un accertamento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può combinare la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito con una misura cautelare interinale volta a mantenere integra l’utilità della decisione finale.
  • L’amministrazione deve collaborare all’attività di verificazione fornendo l’accesso alla piattaforma e la documentazione tecnica e procedimentale necessaria all’accertamento dei fatti controversi.
  • Quando l’esito della procedura può incidere su una pluralità numerosa di soggetti le cui domande risultino regolarmente trasmesse prima della chiusura della piattaforma, tali soggetti devono essere considerati controinteressati e il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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