Cassazione Penale, Sentenza n. 8123/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Liaci era indagato per corruzione in atti giudiziari: gli si contestava di aver ottenuto incarichi giudiziari in procedure esecutive in cambio di utilità (crociere, premio assicurativo, promessa di banchetto) collegate al magistrato Pietro Errede. Dopo l'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari (con autorizzazione a lavorare da casa) il Tribunale per il riesame aveva sostituito la misura con un divieto interdittivo di esercitare la professione di dottore commercialista per 12 mesi. Il ricorrente impugnava sostenendo: (i) violazione del divieto di reformatio in pejus perché la misura interdittiva sarebbe stata più afflittiva rispetto agli arresti domiciliari, dato il suo interesse a lavorare in smart working; (ii) vizio di omessa valutazione del riesame reale relativo al sequestro preventivo, notificato dopo l'istanza di riesame.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati: ha affermato che, in linea di principio, la sostituzione di arresti domiciliari con una misura interdittiva non viola automaticamente il divieto di reformatio in pejus perché il confronto va fatto in termini oggettivi e non sulla base della convenienza soggettiva dell'interessato. Tuttavia la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse fornito una motivazione logica e sufficiente circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato rispetto al quadro probatorio (il G.I.P. aveva già autorizzato il lavoro da casa e Liaci aveva rinunciato agli incarichi riferibili al magistrato Errede, trasferito altrove). Ne è conseguito che la sostituzione con il divieto interdittivo risultava ingiustificata: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del 25/05/2023, ha dichiarato la cessazione immediata della misura cautelare interdittiva e disposto la comunicazione della decisione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Quanto al motivo relativo al sequestro, la Corte ha ritenuto la questione sopravvenuta e preclusa perché il ricorrente aveva rinunciato e il sequestro era stato revocato; perciò non ne ha valutato la fondatezza.
Norme richiamate
Disposto l'obbligo della Cancelleria di comunicare l'annullamento al Procuratore Generale per gli adempimenti di competenza; norma richiamata per la comunicazione post-decisione
divieto di reformatio in pejus (principio giurisprudenziale)
Ribadito il principio secondo cui la modifica in peius delle misure cautelari deve essere valutata oggettivamente: la mera maggiore soggettiva "convenienza" dell'indagato (es. poter lavorare) non rende automaticamente più afflittiva una misura interdittiva rispetto a una personale; tuttavia la sostituzione resta soggetta a motivazione concreta sulle esigenze cautelari
Massime di principio
- Il confronto tra misure cautelari deve essere oggettivo: non si valuta la "maggior afflittività" in base alla convenienza personale dell'indagato ma in termini di limitazioni effettive alla libertà personale e ai diritti; una misura interdittiva che colpisce l'esercizio della professione non è automaticamente più grave degli arresti domiciliari
- La sostituzione di una misura detentiva con una misura interdittiva è ammissibile, ma il giudice deve motivare concretamente e logicamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione o delle esigenze cautelari che giustificano la diversa scelta
- Se il giudice di merito ha già valutato e attenuato il rischio (es. autorizzazione a lavorare da casa, rinuncia dell'indagato a incarichi collegati all'ipotesi criminosa, trasferimento dell'eventuale complice), la mera astrazione di un possibile futuro incarico non è sufficiente a fondare una misura interdittiva
- Le impugnazioni avverso misure reali (sequestro) possono divenire inammissibili o non valutabili se, nel frattempo, la parte rinuncia o il provvedimento viene revocato: la sopravvenuta inefficacia del provvedimento preclude talora la valutazione del motivo
- La cancelleria deve eseguire gli adempimenti di comunicazione previsti dalle norme processuali (qui art. 626 c.p.p.) dopo l'annullamento di provvedimenti cautelari
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