Cassazione Penale, Sentenza n. 1310/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Faloci impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 e 73 D.P.R. 309/90). Lamentava: 1) insufficienza della prova circa la sussistenza dell'associazione a delinquere e l'assenza di stabilità nei rapporti con fornitori e acquirenti; 2) selettiva e viziata interpretazione delle conversazioni intercettate e mancata considerazione di brani contrari; 3) nullità del concorso nel reato A2 (detenzione ai fini di spaccio di 30/10 kg) perché la custodia delle chiavi non costituirebbe concorso nella detenzione e si sarebbe trattato, al più, di favoreggiamento; 4) inesistenza di incidenza nella decisione di acquisto di 100 kg (capo A14), limitandosi ad annusare e giudicare la qualità della sostanza; 5) non può essere configurato un ruolo di trait d'union con gli altri sodali poiché i contatti erano sporadici e l'indagata era contraria all'attività illecita del coniuge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte generici e meramente ricostruttivi dei fatti, non confutando in modo puntuale la motivazione del Tribunale del riesame. La decisione di merito era fondata su molteplici elementi (intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni, pedinamenti, sequestri, arresti di associati) che attestavano: struttura gerarchica con Carlomosti al vertice, rapporti continuativi con fornitori e acquirenti, luoghi di stoccaggio, disponibilità di armi, comunicazioni criptate e azioni ritorsive. Quanto ai singoli addebiti, la Corte confermò che la condotta della Faloci (custodia delle chiavi, istruzioni di nascondere le chiavi, interventi nelle relazioni con altri sodali, prova della sostanza) dimostrava consapevolezza e adesione, almeno a titolo di concorso morale e materiale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare in via equitativa €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 74 (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e art. 73 (detenzione e cessione di stupefacenti): i giudici hanno ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine all'associazione e alla commissione dei reati-fine, anche sulla base di ripetute condotte in concorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata)
Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020
Richiamati principi secondo cui in sede di legittimità non è ammesso proporre una diversa interpretazione dei fatti salvo travisamento della prova e secondo cui i rapporti familiari non escludono la partecipazione a consorterie criminali; inoltre la ripetuta commissione di reati-fine favorisce l'idea di vincolo associativo
Sentenza Corte costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre somme a carico del ricorrente (Cassa delle ammende) quando si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le intercettazioni unitamente a riscontri concreti (sequestri, osservazioni, arresti) possono formare un quadro indiziario grave, preciso e concordante idoneo a giustificare misure cautelari per associazione e traffico di stupefacenti.
- La disponibilità di chiavi, il compimento di atti materiali per la conservazione/occultamento della droga e l'intervento nelle relazioni con altri sodali possono integrare concorso nella detenzione ai fini di spaccio, anche se l'indagato non estrae direttamente la sostanza.
- Il vincolo familiare (es. moglie del capo) non esclude la partecipazione associativa; anzi rapporti coniugali possono rendere più pregnante l'integrazione nel sodalizio se sussistono comportamenti attivi e ripetuti.
- La ripetuta commissione di reati-fine in concorso con altri è elemento rilevante per il giudizio di partecipazione all'associazione; rapporti di breve durata non escludono automaticamente il vincolo associativo se emergono altri indizi concordanti.
- In Cassazione non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: i motivi devono confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione di merito; censure generiche o meramente fattuali sono spesso inammissibili.
- La selezione delle intercettazioni va contestata dimostrando il travisamento della prova; contestazioni generiche sull'interpretazione sono difficilmente efficaci.
- Chi impugna rischia condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende: valutare la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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