Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02084/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Losito era stato sottoposto a custodia cautelare (7 giorni in carcere e 84 giorni agli arresti domiciliari) nell'ambito di indagini per falso in relazione a una relazione sui cedimenti di alberi comunali. Dopo una prima decisione per prescrizione, la Corte d'appello lo aveva assolto perché "il fatto non sussiste". Losito richiese l'equa riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello, giudice della riparazione, respinse la richiesta ritenendo che Losito avesse concorso a causare o mantenere la misura cautelare per colpa grave e per comportamenti volontariamente equivoci: in particolare aveva redatto tardivamente una relazione attestante un sopralluogo non corrispondente ai fatti e aveva reso dichiarazioni confuse durante l'interrogatorio di garanzia (incapaci di spiegare se la relazione fosse mai stata redatta, perché fosse stata datata retroattivamente e perché altro vigile negasse di averla redatta). La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Losito, ritenendo legittima e congrua la valutazione del giudice della riparazione secondo i principi consolidati sulla colpa grave e sul rilievo del mendacio o di condotte equivoche rilevanti causalmente rispetto alla misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Losito e confermato l'ordinanza della Corte di appello di Bari che aveva negato l'indennizzo per ingiusta detenzione. I giudici hanno ritenuto provato, non smentito nella storicità, che Losito avesse redatto tardivamente la relazione e avesse reso dichiarazioni confuse/interessate durante l'interrogatorio di garanzia; tali condotte sono state valutate come colpa grave e/o condotta volontaria equivoca che hanno avuto efficacia causale rispetto all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese a favore dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»

    La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo il caso in cui l'interessato abbia concorso a far sorgere o mantenere la custodia cautelare con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa impeditiva.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato per i rimandi procedurali: il terzo comma è stato utilizzato per richiamare l'applicabilità del limite della cognizione di cassazione nei giudizi di riparazione (richiamo all'art. 646, comma 3).

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la cognizione della Corte di cassazione nei procedimenti di impugnazione camerale è limitata alla legittimità del provvedimento impugnato, inclusa la congruità e logicità della motivazione, senza riesame del merito.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; la giurisprudenza applica tale nozione per individuare la colpa grave che esclude l'indennizzo quando la condotta, per negligenza macroscopica, crei una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314)

    Richiamato come riferimento alla modifica normativa che ha reso esplicito il rilievo del comportamento mendace in sede di interrogatorio come potenzialmente rilevante ai fini dell'esclusione del diritto all'indennizzo quando abbia incidenza causale sulla misura cautelare.

Massime di principio

  • L'assoluzione o la declaratoria di non sussistenza del fatto non dà automaticamente diritto all'indennizzo: va comunque escluso che l'interessato abbia concorso, per dolo o colpa grave, alla instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare.
  • Il giudice della riparazione valuta sia la condotta anteriore sia quella successiva alla misura cautelare, e deve accertare d'ufficio l'assenza di causa impeditiva (dolo o colpa grave).
  • Dichiarazioni mendaci o comportamenti volontariamente equivoci dell'indagato, se causalmente rilevanti rispetto alla decisione cautelare, possono integrare dolo o colpa grave e quindi escludere l'indennizzo.
  • La colpa grave può consistere anche in negligenza macroscopica, imprudenza o inosservanza di norme o procedure tali da creare una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
  • In sede di Cassazione nel giudizio di riparazione la cognizione è limitata alla legittimità e alla logicità della motivazione del giudice di merito; non è consentito riesaminare il merito dei fatti già valutati, purché la motivazione sia congrua e logicamente motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.