Cassazione Civile, Ordinanza n. 17214/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il recupero dei contributi ritenuti indebitamente agevolati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 8, per assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La società resistente aveva impugnato l’avviso e la Corte d’appello aveva escluso il debito contributivo ritenendo non provato un collegamento tra la società che aveva licenziato e quella che aveva assunto i lavoratori. In cassazione l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 1 e 4, L. n. 223 del 1991, dell’art. 15, comma 6, L. n. 264 del 1949 e degli artt. 2555 e ss. c.c., sostenendo che l’istruttoria aveva accertato una serie di elementi sintomatici di continuità sostanziale tra le due imprese: medesimo oggetto sociale, licenziamento di venti lavoratori da parte della precedente società, successiva locazione dei locali già utilizzati da quest’ultima, riassunzione dei lavoratori licenziati e prosecuzione della medesima attività negli stessi locali e con gli stessi macchinari e attrezzature. Secondo il ricorrente, tali elementi imponevano di negare i benefici contributivi perché l’operazione era sostanzialmente elusiva della disciplina agevolativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS. Ha censurato la Corte territoriale per avere valutato gli elementi istruttori in modo atomistico, anziché considerarli complessivamente al fine di verificare se la nuova assunzione fosse inserita in un’operazione priva di reale novità occupazionale e finalizzata ad eludere la disciplina sugli sgravi. Ha quindi ravvisato un vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicabile e ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 8, commi 1, 4 e 4-bis, L. n. 223 del 1991
I benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità spettano solo in presenza dei presupposti legali; sono esclusi quando il lavoratore sia stato collocato in mobilità da impresa con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa assumente, e in generale quando l’operazione sia sostanzialmente elusiva della ratio incentivante.
art. 15, comma 6, L. n. 264 del 1949
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza; nel testo non emerge una specifica autonoma interpretazione della Corte oltre al richiamo nel quadro complessivo della disciplina sugli sgravi.
Richiamati per sostenere la riconducibilità della vicenda a una sostanziale continuità/cessione d’azienda; la Corte valorizza gli indici fattuali della permanenza della struttura aziendale ai fini della verifica dell’elusione.
art. 107 TFUE
Richiamato per sottolineare che gli incentivi occupazionali sono consentiti come deroga al divieto di aiuti di Stato solo se realizzano un incremento occupazionale netto.
Reg. (CE) n. 2204/2002
Richiamato come fonte europea di contesto sulla legittimazione degli incentivi all’occupazione di soggetti svantaggiati.
Reg. (UE) n. 651/2014
Richiamato come fonte europea di contesto sulla compatibilità degli aiuti finalizzati all’incremento occupazionale netto.
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità, il giudice non può limitarsi a un controllo formale dei requisiti normativi, ma deve verificare in concreto se l’operazione abbia una reale funzione occupazionale oppure sia preordinata a eludere la disciplina agevolativa.
- Quando emergono significativi indici di continuità tra l’impresa che ha licenziato e quella che assume, come identità di oggetto sociale, stessi locali, stessi macchinari e prosecuzione della medesima attività, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare gli elementi di effettiva novità della nuova struttura produttiva.
- La valutazione degli indici sintomatici di elusione deve essere globale e non atomistica: singoli elementi, presi isolatamente, possono apparire neutri, ma possono acquisire significato decisivo se considerati nella loro convergenza complessiva.
- La fattispecie esonerativa dal contributo non ricorre quando l’assetto negoziale o societario, pur formalmente rispettoso dei requisiti, ricalchi sostanzialmente la medesima azienda che ha effettuato i licenziamenti e non produca un effettivo incremento occupazionale netto.
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