Cassazione Penale, Sentenza n. 8270/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ritacca Carmelo impugnava la conferma della condanna per rapina sostenendo: (1) violazione di legge e difetto di motivazione per l'attribuzione di valore probatorio al riconoscimento fotografico operato dalla P.G., lamentando l'assenza di un riconoscimento fotografico "in senso tecnico" e di un verbale metodologico; (2) vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, sul calcolo della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Presta Giovanni deduceva un unico motivo di vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sostenendo il suo ruolo marginale e non determinante nella rapina (avrebbe solo accompagnato e non atteso il complice per la fuga).
La decisione
Per Ritacca: il primo motivo (sull'utilizzabilità del riconoscimento fotografico) è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che il riconoscimento fotografico svolto dalla P.G. nelle indagini è un elemento di fatto utilizzabile, valorizzabile alla stregua degli altri elementi (rinvenimento di scarpe compatibili, dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie del coimputato) e la valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione. Il secondo motivo (recidiva obbligatoria) è stato invece accolto: la Corte ha rilevato l'omessa valutazione adeguata della pronuncia della Corte costituzionale n.185/2015 che ha dichiarato l'illegittimità del carattere obbligatorio della recidiva; ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio sulla pena. Restano irrevocabili l'affermazione di responsabilità e le altre statuizioni. Per Presta: il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte di merito ha correttamente escluso l'attenuante dell'art.114 c.p. ritenendo non marginale il contributo di Presta (ha atteso il complice, ha fornito supporto utile alla riuscita della rapina). Presta è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza si applica solo se il contributo del concorrente è di efficacia causale del tutto marginale, ossia il reato sarebbe stato realizzato anche senza la sua attività; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ruolo di Presta non fosse marginale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 185/2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva; conseguentemente il riconoscimento della recidiva è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e richiede motivazione specifica; l'omessa considerazione di tale principio integra vizio di omessa pronuncia sulla determinazione della pena.
Principio della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagine di P.G., non regolato dal codice di rito, è un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio se il giudice di merito ne valuta l'attendibilità e lo incorpora nel quadro probatorio complessivo; la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti se motivata.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. n. 6456/2015, Cass. n. 47204/2015, Cass. 6922/2011, Cass. 11380/2006)
Sono richiamati principi consolidati: sul divieto per la Cassazione di riqualificare fatti e prove di merito; sui criteri per l'applicazione dell'attenuante di minima importanza; e sull'utilizzabilità del riconoscimento fotografico come elemento indiziario corredato da altri riscontri.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico operato dalla P.G. è utilizzabile in giudizio come elemento di fatto, ma la sua attendibilità deve essere valutata e motivata dal giudice di merito; la Cassazione non sostituisce questa valutazione salvo vizio logico-giuridico evidente.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.185/2015 la recidiva non può più essere applicata in modo automatico: il giudice deve valutare discrezionalmente e motivare il riconoscimento della recidiva quando lo ritiene, pena l'annullamento della determinazione della pena.
- L'attenuante di cui all'art.114 c.p. richiede la prova che il contributo del concorrente sia realmente marginale e non abbia inciso in modo rilevante sull'esito criminoso; il semplice ruolo 'di accompagnamento' non è sufficiente se ha avuto influenza significativa sulla riuscita del reato.
- In Cassazione sono precluse la rinnovazione o la diversa valutazione dei fatti di merito se la motivazione del giudice di merito è congrua; le censure devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione, omissioni o violazioni procedurali rilevanti.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su questioni rilevanti di diritto (es. effetti di pronunce costituzionali o questioni dedotte in appello), ciò può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame limitatamente alle questioni non decise.
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