Sentenza n. 6252/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia, pur priva delle formalità previste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., esprimesse il venir meno dell'interesse alla definizione del merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego di cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, né le ragioni sostanziali della rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, anche se non conforme alle formalità previste dalla disposizione, può essere valutata come espressione del venir meno dell'interesse alla decisione di merito e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non voler proseguire il giudizio può essere valorizzata dal giudice come espressione del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, anche quando non siano state rispettate le formalità della rinuncia previste dall'art. 84 c.p.a.; in tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l'improcedibilità del ricorso e non una pronuncia sull'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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