Cassazione Penale, Sentenza n. 8337/2022 del 10/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 649 c.p.p. e del divieto del doppio processo (ne bis in idem), sostenendo che una precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano, divenuta definitiva il 15/10/2016, aveva già accertato un episodio di evasione commesso il 10/07/2016; non risulterebbe dimostrato che Fieschi fosse rientrato negli arresti domiciliari prima del controllo del 28/07/2016 per cui si tratterebbe di un unico reato continuato e non di fatti distinti contestati in momenti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la Corte d'appello per aver dichiarato inammissibile la questione sul bis in idem ritenendola eccentrica rispetto ai motivi di appello; la Suprema Corte ha ricordato che il divieto di doppia punizione, fondato su norme sovranazionali, può essere rilevato anche d'ufficio e non è sottratto all'esame. Poiché per decidere sulla questione sono necessari accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante in materia di motivi di impugnazione; la Cassazione però osserva che la questione relativa al divieto di doppia condanna non può essere esclusa dall'esame per mere ragioni di devoluzione dei motivi d'appello.
art. 117 Cost.
Richiama l'obbligo di conformarsi agli obblighi internazionali: le norme sovranazionali rilevanti (CEDU, Carta) vincolano l'interpretazione interna e giustificano la possibilità di rilevare d'ufficio il problema del ne bis in idem.
art. 4, Protocollo n. 7 CEDU
Sancisce il diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto; la Corte lo qualifica di rango sovranazionale tale da poter essere invocato anche se la questione non è stata dedotta nei limiti devolutivi dell'appello.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Analogamente alla CEDU, tutela il principio ne bis in idem ed è considerata norma di riferimento che consente la rilevazione anche d'ufficio della questione sul divieto di doppia perseguibilità.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem, fondato su norme sovranazionali, può essere rilevato anche se non espressamente dedotto tra i motivi di impugnazione: i giudici d'appello e di legittimità devono esaminarlo e non possono dichiararlo inammissibile per mere ragioni di devoluzione.
- Se è già intervenuta una sentenza irrevocabile su fatti sostanzialmente coincidenti, il giudice deve verificare se sussiste identità di fatto o continuità della condotta; in caso di dubbio o di necessità di accertamenti di fatto, è necessario il rinvio per un nuovo esame di merito.
- Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, l'accertamento probatorio che distingua episodi diversi richiede che la pubblica accusa dimostri il rientro effettivo in regime di detenzione tra le occasioni contestate; l'assenza di tale prova può far ritenere trattarsi di un unico reato continuato.
- Le questioni riguardanti diritti fondamentali garantiti da convenzioni o carte sovranazionali hanno prevalenza sulle regole procedurali ordinarie quando si tratti di impedire la violazione del divieto di doppia punizione.
- Quando la Corte riconosce che per decidere è necessario valutare fatti nuovi o compiere accertamenti probatori, la rimessione alla Corte d'appello è lo strumento corretto, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di fatto.
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