Cassazione Penale, Ordinanza n. 07599/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di lieve entità e quindi non punibile. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura investiva una valutazione di merito già compiutamente svolta dal giudice di appello, il quale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla non occasionalità del fatto e sulla sua gravità, valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa al reato di evasione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico sulla non occasionalità della condotta e sulla sua gravità, anche in relazione ai precedenti penali.
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa in primo luogo al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- La non occasionalità della condotta e la presenza di precedenti penali costituiscono elementi idonei a escludere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Quando il motivo di ricorso si limita a sollecitare una rivalutazione del merito già congruamente motivato in appello, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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