Cassazione Penale, Sentenza n. 43634/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per minaccia aggravata e lesioni, deducendo la violazione dell'art. 161 c.p.p.: la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello sarebbe nulla perché eseguita presso il difensore (ai sensi del comma 4) senza la preventiva verifica dell'impossibilità di notifica presso il domicilio eletto/residenza anagrafica dell'imputato, dove i Carabinieri non lo avevano trovato essendo verosimilmente in ferie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notifica al difensore, pur avvenuta prima dell'accertamento formale dell'impossibilità di notificare al domicilio eletto, costituisca una mera irregolarità e sia stata comunque idonea a raggiungere lo scopo della conoscenza dell'atto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, la Corte ha applicato il criterio del pregiudizio effettivo: la nullità assoluta sussiste solo se la forma di notifica ha impedito la conoscenza effettiva dell'atto e la difesa, mentre le violazioni delle modalità di esecuzione sono sanabili con gli artt. 183 e 184 c.p.p. Non essendo stato dimostrato che l'imputato abbia subito pregiudizio nella difesa e risultando accertata l'impossibilità di notifica al domicilio (assenza per ferie), la notifica al difensore è stata considerata valida/curata. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regola la notificazione presso il difensore di fiducia; qui contestata perché eseguita prima della verifica della impossibilità di notificare al domicilio eletto, ma la Corte ha ritenuto che la violazione delle modalità esecutive non comporti necessariamente nullità assoluta se non ha impedito la conoscenza effettiva dell'atto.
Norma sulla nullità della citazione; la Corte richiama il principio che la nullità assoluta prevista da tale norma ricorre solo se la notificazione impedisce la conoscenza effettiva dell'atto e la difesa, altrimenti si valuta la sanabilità.
Disciplina le modalità di notificazione all'imputato; la Corte precisa che non è necessaria un'indagine sull'irreperibilità quando l'impossibilità è integrata dalla temporanea assenza al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore.
Prevede la sanatoria degli atti processuali quando sia stato comunque conseguito lo scopo dell'atto; la Corte l'ha richiamata per ritenere sanata la notifica difettosa che ha raggiunto lo scopo della conoscenza.
Stabilisce che gli atti sono salvi se l'irregolarità non ha impedito la conoscenza dell'atto; applicata dalla Corte per giustificare la convalida della notifica al difensore.
Richiamato in riferimento alla deducibilità delle eccezioni di nullità: alcune nullità devono essere dedotte tempestivamente, pena la perdita del relativo rimedio.
Richiamato in tema di termini di rilevabilità delle nullità; la Corte osserva che alcune nullità sono soggette a termini e regole di rilevabilità.
Richiamato nella dottrina giurisprudenziale citata: riguarda i termini per i mezzi di difesa; la Corte usa principi collegati per valutare se vi sia stato pregiudizio alla difesa effettiva.
Massime di principio
- La notificazione al difensore di fiducia anticipata rispetto all'accertamento formale dell'impossibilità di notificare al domicilio eletto è una irregolarità che non determina automaticamente nullità assoluta: va valutato se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di far conoscere la citazione all'imputato.
- La nullità di una notificazione è assoluta e insanabile solo quando impedisce effettivamente la conoscenza dell'atto e l'esercizio della difesa; in assenza di pregiudizio concreto la violazione è sanabile ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p.
- Spetta a chi eccepisce la nullità (difesa) dimostrare il pregiudizio concreto: se non viene provato che la modalità di notificazione ha impedito la conoscenza dell'atto, l'eccezione è infondata o tardiva.
- La temporanea assenza dell'imputato al domicilio dichiarato (es. per ferie) può integrare l'impossibilità di notifica e giustificare la notifica al difensore; tuttavia è buona pratica documentare l'avvenuto tentativo di notifica al domicilio.
- Per evitare rischi processuali, l'ufficiale notificatore dovrebbe comunque annotare e documentare i tentativi e le ragioni dell'impossibilità di notificare al domicilio eletto; il difensore, se ritiene pregiudizio, deve tempestivamente dedurre la nullità e chiedere i rimedi necessari (es. termini integrativi).
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