Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23967/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una impresa artigiana, titolare di un'officina meccanica, agiva per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di uno sbalzo di tensione verificatosi in una data del gennaio 2008, che avrebbe danneggiato un macchinario e sospeso l'attività produttiva. L'impresa allegava di avere segnalato il disservizio con fax pochi giorni dopo l'evento e di avere fatto intervenire tecnici specializzati per la riparazione, sostenendo di avere sostenuto un costo documentato da fattura. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava la società elettrica al pagamento del danno. In appello, però, la domanda veniva rigettata: la corte territoriale riteneva che la fattura prodotta, in quanto atto unilaterale e privo di quietanza o attestazione di pagamento, non bastasse da sola a provare il danno nel suo ammontare. La ricorrente proponeva tre motivi di ricorso: 1) violazione delle norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la corte avrebbe deciso su una contestazione del quantum non specificamente proposta in primo grado; 2) violazione delle regole sulla non contestazione, sostenendo che la mancata contestazione tempestiva dei fatti costitutivi avrebbe dovuto portare a considerarli provati; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., perché la corte avrebbe fatto discendere l'insufficienza probatoria dalla sola assenza di quietanza, senza considerare altri elementi idonei a consentire almeno una liquidazione del danno, anche equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo per quanto di ragione, ritenendo che la Corte d'appello avesse confuso la prova dell'an del danno, già acquisita e sostanzialmente riconosciuta, con la prova del quantum. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ove il danno sia certo nella sua esistenza ma difficile da quantificare precisamente, il giudice deve valutare gli elementi di prova disponibili e, se necessario, ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; non può invece arrestarsi a un non liquet per la sola mancanza di quietanza della fattura, quando il danno emergente da riparazione sia stato allegato e vi siano elementi già acquisiti sulla sua riferibilità all'evento dannoso.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale norma sulla contestazione e sulle difese della parte convenuta; la Corte non fonda la decisione su tale profilo.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo in relazione ai limiti dell'appello; la Corte non accoglie la censura su questo punto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non vi fonda la cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma che esprime il potere di valutazione del materiale probatorio e lo collega alla possibilità di liquidazione equitativa del danno in presenza di danno certo ma non precisamente quantificabile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; non è la base della decisione finale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'onere di provare il danno sussiste, ma una volta accertata l'esistenza del danno non è corretto negare la domanda per la sola difficoltà di quantificarlo.

  • art. 1226 c.c.

    È la norma decisiva: consente la liquidazione equitativa quando il danno è certo nell'an ma difficile o impossibile da provare nel preciso ammontare; il giudice può e deve farvi ricorso anche d'ufficio, pure in appello, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, richiamato in ciascuno dei tre motivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e al successivo prosieguo del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che l'esistenza del danno sia già certa; essa non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova dell'an del pregiudizio o del nesso causale, ma solo per colmare l'impossibilità o la particolare difficoltà di determinarne il preciso ammontare.
  • Quando il danno emergente risulti allegato e la sua riferibilità all'illecito o all'inadempimento sia già emersa dagli atti, il giudice non può arrestarsi a un non liquet per la sola mancanza di una quietanza sulla fattura; deve invece verificare tutte le risultanze istruttorie utili alla quantificazione.
  • La fattura commerciale, da sola, può non bastare a provare il pagamento, ma può comunque costituire un elemento probatorio rilevante per dimostrare la necessità e l'entità di un intervento riparatorio, da valutare insieme agli altri elementi acquisiti.
  • Il giudice di merito, anche in appello, ha il dovere di attivare la valutazione equitativa del danno quando gli elementi probatori consentano di affermare la sussistenza del pregiudizio ma non ne permettano una quantificazione precisa.
  • La scelta di negare integralmente il risarcimento perché la prova documentale del quantum non è perfetta integra un errore di diritto quando il danno sia stato già accertato nella sua esistenza e siano disponibili elementi per una stima ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.