Cassazione Penale, Ordinanza n. 08958/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che il motivo era formulato in modo non consentito e manifestamente infondato. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione per omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità). La censura, però, secondo la Corte, si limitava a riproporre rilievi già formulati in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, che aveva escluso la configurabilità della causa di giustificazione. Le doglianze sono state ritenute generiche e non specifiche, tali da non consentire alla Corte di individuare con precisione i punti di dissenso rispetto alla sentenza di merito e di esercitare il proprio sindacato.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità non è stata ritenuta configurabile nel caso concreto dalla Corte territoriale, e la censura di legittimità non ha efficacemente confrontato tale motivazione.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riprodurre le censure già svolte in appello: è necessario confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, ossia l'indicazione concreta delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono il dissenso; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La critica alla mancata applicazione di una scriminante deve misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito che ne ha escluso la ricorrenza, altrimenti la doglianza resta generica e non scrutinabile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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