Cassazione Civile, Ordinanza n. 14158/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparti)
La controversia
La parte istante ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. chiedendo la correzione o integrazione della sentenza di Cassazione n. 11343/2025, sostenendo che nella decisione non fossero state liquidate, per errore materiale o svista, le spese legali e i compensi professionali relativi al procedimento n. 208-1/2023 dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, avente ad oggetto la sospensione ex art. 373 c.p.c. dell’esecuzione della sentenza d’appello. In via subordinata ha anche evocato la revocazione della sentenza. La parte istante ha prodotto copia della sentenza, dell’istanza di liquidazione già depositata nel procedimento precedente e di alcuni atti correlati. Le controparti non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto inammissibile la domanda nella parte in cui prospettava, in via subordinata, la revocazione, perché l’art. 391-bis c.p.c. ammette la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., errore che non era stato neppure dedotto. Quanto alla correzione, la Corte ha escluso che potesse essere accolta allo stato, osservando che gli atti e documenti necessari a verificare la fondatezza dell’istanza originaria di liquidazione non risultavano integralmente prodotti nel procedimento di correzione; tali elementi erano indispensabili per accertare se vi fosse davvero un’omissione correggibile. Non sono state poste spese del procedimento, perché non si sono costituite tutte le parti intimate.
Norme richiamate
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi previsti dalla norma, ossia per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; non è utilizzabile per dedurre genericamente omissioni o svisti non riconducibili a tale errore
costituisce l’unico presupposto, richiamato dall’art. 391-bis c.p.c., per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto
norma richiamata per individuare il procedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello cui si riferiva la domanda di liquidazione delle spese
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei casi tassativi di errore di fatto previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 391-bis c.p.c.; una diversa doglianza, o la mera richiesta di riconsiderare il contenuto della decisione, è inammissibile.
- L’istanza di correzione di errore materiale non può essere accolta se la verifica dell’asserita omissione richiede la produzione integrale degli atti e dei documenti presupposti, i quali devono risultare disponibili nel procedimento di correzione e indispensabili per accertare la reale sussistenza dell’errore denunciato.
- Quando la domanda di correzione o integrazione riguarda la liquidazione delle spese di un sub-procedimento, occorre che dagli atti emerga in modo completo il contenuto della richiesta originaria e la documentazione rilevante, altrimenti non è possibile stabilire se vi sia stata una mera svista emendabile oppure una mancata pronuncia non correggibile in quella sede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14122/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14129/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14135/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14136/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14145/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →